C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 13/12/2018 – Delibera – RECLAMO n. 21 della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 63 del 15.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara AMENDOLARA – SAN LUCIDO del 10.11.18 con il punteggio di 0 – 3,Campionato di 1^Categoria; squalifica calciatori STEFANO Giovanni, DE ROSE Alessandro, SPADA Simone, SERTO Salvatore, SESSA Fernando e MIRAFIORE Andrea per DUE giornate; inibizione dirigente DE ROSA Gianluca fino al 30.11.2018; ammenda di € 150,00 per aver consentito la partecipazione alla gara di soggetto non tesserato per la società in qualità di massaggiatore; ammenda di € 150,00 per rissa). E RECLAMO n. 22 della Società A.C. AMENDOLARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 15.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara AMENDOLARA – SAN LUCIDO del 10.11.18 con il punteggio di 0 – 3, Campionato di 1^Categoria; squalifica calciatori MARINO Vincenzo, NOUHOUM Misbaw, CARELLI Attilio, CARELLI Matteo, IANNICELLI Antonio per DUE giornate; ammenda di € 150,00 per rissa).
RECLAMO n. 21 della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 63 del 15.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara AMENDOLARA – SAN LUCIDO del 10.11.18 con il punteggio di 0 – 3,Campionato di 1^Categoria; squalifica calciatori STEFANO Giovanni, DE ROSE Alessandro, SPADA Simone, SERTO Salvatore, SESSA Fernando e MIRAFIORE Andrea per DUE giornate; inibizione dirigente DE ROSA Gianluca fino al 30.11.2018; ammenda di € 150,00 per aver consentito la partecipazione alla gara di soggetto non tesserato per la società in qualità di massaggiatore; ammenda di € 150,00 per rissa).
E
RECLAMO n. 22 della Società A.C. AMENDOLARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 15.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara AMENDOLARA – SAN LUCIDO del 10.11.18 con il punteggio di 0 – 3, Campionato di 1^Categoria; squalifica calciatori MARINO Vincenzo, NOUHOUM Misbaw, CARELLI Attilio, CARELLI Matteo, IANNICELLI Antonio per DUE giornate; ammenda di € 150,00 per rissa).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la riunione dei due reclami in epigrafe.
Al 36º del secondo tempo della gara Amendolara – San Lucido del 10.11.18 i calciatori Carelli Matteo (Amendolara), e Stefano Giovanni (San Lucido) venivano espulsi per condotta violenta. Il provvedimento di espulsione ingenerava una rissa che coinvolgeva quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre ed i dirigenti della società San Lucido Calcio. L'arbitro riconosceva, senza ombra di dubbio, come partecipanti alla rissa i giocatori De Rose Alessandro, Spada Simone, Serto Salvatore, Sessa Fernando e Mirafiore Andrea della società San Lucido Calcio; Iannicelli Antonio, Marino Vincenzo, Nouhoum Misbaw e Carelli Attilio della società Amendolara, nonché il dirigente De Rosa Gianluca appartenente alla società San Lucido. In base a quanto sopra constatato l’arbitro, ritenuto che il provvedimento di espulsione nei confronti di tutti i corissanti avrebbe comportato il venir meno del numero minimo di partecipanti alla gara per entrambe le società, sospendeva definitivamente la gara. Il giudice sportivo, preso atto del rapporto dell’arbitro, irrogava le sanzioni di cui in epigrafe che vengono impugnate con i ricorsi odierni. In via preliminare va rappresentato che entrambi i ricorsi - nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara - sono da dichiararsi inammissibili in quanto le reclamanti non hanno osservato il disposto dell’art. 46, comma 5 del C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7 del C.G.S. allegando al reclamo l’attestazione dell’invio. I reclami si palesano inammissibili, inoltre, anche con riguardo alle squalifiche di due giornate irrogate ai calciatori delle due società, in quanto non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari della squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara a norma dell’art.35, comma 3 del C.G.S.. Con riferimento alle ulteriori sanzioni ritiene che il rapporto dell’arbitro riporta i fatti in maniera esaustiva e sia assolutamente scevro da vizi logici. Non può, pertanto, negarsi che al 36° del secondo tempo sia scoppiata una rissa tra le due squadre. Per tale ragione appaiono congrue ed adeguate le ammende irrogate per procurata rissa, nonché l’inibizione al dirigente De Rosa Gianluca del San Lucido. Parimenti legittima l’ammenda, ulteriore, di euro 150,00 irrogata al San Lucido per aver consentito la partecipazione alla gara in veste di massaggiatore a soggetto non tesserato. P.Q.M. dichiara inammissibili i reclami con riferimento alle parti in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara Amendolara – San Lucido del 10.11.18 con il punteggio di 0 – 3 per entrambe le società, nonché a quelle in cui si appella la squalifica per due giornate dei calciatori STEFANO Giovanni, DE ROSE Alessandro, SPADA Simone, SERTO Salvatore, SESSA Fernando e MIRAFIORE Andrea della Società San Lucido Calcio 2018 e MARINO Vincenzo, NOUHOUM Misbaw, CARELLI Attilio, CARELLI Matteo e IANNICELLI Antonio della Società Amendolara; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa dei due reclami.
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