C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 13/12/2018 – Delibera – RECLAMO nr.24 della società A.S.D. SARACENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.11 S.G.S. del 22.11.2018 (inibizione Dirigente Accompagnatore DI LEONE Biagio).

RECLAMO nr.24 della società A.S.D. SARACENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.11 S.G.S. del 22.11.2018 (inibizione Dirigente Accompagnatore DI LEONE Biagio).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la sanzione che si impugna consegue alla constatazione che i calciatori Padula Simone Livio nato il 03.07.2007, Colopi Fabiano nato il 17.09.2007, Gallicchio Giuseppe nato il 30.05.2008, Viola Salvatore nato l'11.11.2008, Rizzo Josè Pio nato il 29.06.2007, Di Pace Matteo nato il 31.01.2007 e Rio Antonio nato il 20.05.2007, inseriti in distinta e partecipanti alla gara Saracena - Cassano 2001 del 18.11.2018, Torneo Esordienti C5, dagli atti dell’ufficio tesseramenti non risultavano tesserati e, quindi, in posizione irregolare. Il giudice sportivo, considerato che la partecipazione alla gara di un calciatore non tesserato costituisce non solo illecito disciplinare ma preclude allo stesso atleta ogni copertura assicurativa irrogava al dirigente accompagnatore del Saracena, Di Leone Biagio, l’inibizione a tutto il 31 dicembre 2018. La reclamante ammette le responsabilità proprie e del Dirigente accompagnatore sanzionato chiedendo, tuttavia, una riduzione dell’inibizione sull’assunto che l’intero comportamento è stato improntato alla massima trasparenza e in buona fede. Le giustificazione addotte in ricorso, pur risultando meritevoli di considerazione morale, non legittimano tuttavia una riduzione della squalifica che appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti per come egregiamente motivato dal giudice di prime cure. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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