C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 27 della Società A.S.D. REAL VIBO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 29 SGS del 29.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Real Vibo – New Street of Stars del 21/11/2018- Campionato Regionale Under 15).

RECLAMO nr. 27 della Società A.S.D. REAL VIBO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 29 SGS del 29.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Real Vibo – New Street of Stars del 21/11/2018- Campionato Regionale Under 15).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il delegato della Società reclamante; RILEVA Con la delibera impugnata, il giudice di primo grado ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0- 3 ad entrambe le società, a seguito della sospensione della gara sancita dall'arbitro nel primo dei tre minuti di recupero, a causa di una rissa generalizzata che ha coinvolto i calciatori delle due squadre. La reclamante invoca l'estraneità dei suoi tesserati, deducendo che gli stessi sarebbero stati vittime di aggressione e non avrebbero avuto motivo di provocare disordini essendo la gara sul risultato di 2-0 in suo favore. Deduce inoltre che l'arbitro, il quale non è stato in alcun modo minacciato, non avrebbe adottato i dovuti provvedimenti per riportare la normalità in campo, e che non aveva perciò motivo per non far riprendere la gara, tenuto conto anche della presenza delle forze dell'ordine. Ritiene questa Corte, in linea con il costante orientamento della giustizia sportiva, che essendo la rissa una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente, le contestazioni sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno comunque preso parte alla colluttazione, come emerso dagli atti di gara. Alla luce delle evidenze, però, risulta che la zuffa è stata sedata con l'intervento dei Carabinieri, e che l'arbitro ha sospeso la gara per la presenza di persone estranee sul campo, che si rifiutavano di ritornare sugli spalti. Ma non risulta che l'arbitro abbia chiamato a sé i capitani e i dirigenti per verificare la sussistenza delle condizioni di prosecuzione della gara, invitandoli a far sgomberare il campo per disputare i restanti due minuti, avvertendoli che in caso contrario avrebbe sospeso definitivamente la partita, ma ha ritenuto di sospendere immediatamente la gara in forma definitiva.

Inoltre, effettivamente, ha omesso di comminare gli eventuali provvedimenti di espulsione ai tesserati identificati come colpevoli dei fatti. Va considerato anche che lo stesso arbitro non ha riferito di una sua situazione di condizionamento psicologico, o di rischio per la propria incolumità fisica tale da togliergli la serenità di valutazione nella conduzione della gara. Si ritiene, in forza delle argomentazioni svolte, che non sussistevano quelle condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per la sospensione della gara, rimedio estremo, per cui il provvedimento del direttore di gara è stato adottato senza giustificati motivi e necessita disporsi la ripetizione della gara. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, annulla la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 inflitta alle società Real Vibo e New Street of Stars del 21/11/2018- Campionato Regionale Under 15, e dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

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