C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO n.29 della Società U.S.D. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.12 SGS del 06.12.2018 ( squalifica calciatore ROVITO Pasquale per QUATTRO gare effettive).
RECLAMO n.29 della Società U.S.D. BADOLATO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.12 SGS del 06.12.2018 ( squalifica calciatore ROVITO Pasquale per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Vigor Catanzaro – USD Badolato del 28/11/2018, risulta che al 34’ del I° tempo, veniva espulso il calciatore Pasquale Rovito dell’USD Badolato, per condotta violenta a danno di un avversario, il quale, dopo essere stato espulso, non ha lasciato immediatamente il campo ed ha rivolto al direttore di gara frasi minacciose ed offensive. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Rovito con la squalifica per quattro gare effettive. La società USD Badolato ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta deducendo che il comportamento tenuto dal proprio tesserato sia stato composto e non violento. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e che la sanzione inflitta del G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
Share the post "C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO n.29 della Società U.S.D. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.12 SGS del 06.12.2018 ( squalifica calciatore ROVITO Pasquale per QUATTRO gare effettive)."