C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 32 della Società A.S.D. CAPO VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 79 del 13.12.2018 ( inibizione del dirigente COTRONEO Filippo fino al 12.12.2020 – La sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

RECLAMO nr. 32 della Società A.S.D. CAPO VATICANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 79 del 13.12.2018 ( inibizione del dirigente COTRONEO Filippo fino al 12.12.2020 - La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Bivongi – Capo Vaticano del 11/11/2018, risulta che al termine della partita il direttore di gara è stato colpito in modo violento alla schiena. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 73 del 05.12.2018 questa Corte ha accertato l’estraneità del calciatore Surace Diego, (originariamente destinatario di una squalifica da parte del G.S.) ai fatti ascritti, ed ha individuato quale responsabile il dirigente Cotroneo Filippo. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Cotroneo con l’inibizione fino al 12.12.2020. La società ASD Capo Vaticano ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta deducendo che lo scontro tra il dirigente e l’arbitro è stato fortuito e assolutamente non violento. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e che la sanzione inflitta del G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dal tesserato. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016.

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