C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – RECLAMO n. 33 A.S.D. CITTÀ DI APRIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (inibizione dirigente BARBERIO Francesco fino al 31.1.2019, squalifica calciatore ESPOSITO Simone per TRE gare effettive).

 

RECLAMO n. 33 A.S.D. CITTÀ DI APRIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (inibizione dirigente BARBERIO Francesco fino al 31.1.2019, squalifica calciatore ESPOSITO Simone per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato il calciatore Esposito per atto di violenza nei confronti di giocatore avversario e per aver ritardato l’uscita dal campo di gioco ed il dirigente Barberio per entrata abusiva e proteste a decisioni arbitrali nonché per aver ritardato l’abbandono del campo. La società reclamante nega quanto asserito dall’arbitro chiedendo l’annullamento o la riduzione delle sanzioni. Ritiene questo Collegio che il rapporto dell’arbitro non presenta profili di attaccabilità in quanto riporta i fatti in maniera puntuale e scevra da vizi logici; gli stessi non possono essere, pertanto, posti in dubbio. In merito alle congruità delle sanzioni, questo Collegio ritiene da confermarsi l’inibizione irrogata al Barberio, tenuto anche conto della sospensione dell’attività agonistica durante le festività natalizie, meritevole di una riduzione a due giornate di squalifica quella irrogata al calciatore Esposito. P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso riduce a DUE gare effettive la squalifica irrogata al calciatore ESPOSITO Simone; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante

 

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