C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 10/11/2018 AMENDOLARA – SAN LUCIDO CALCIO 2018
Gara del 10/11/2018 AMENDOLARA - SAN LUCIDO CALCIO 2018
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: al 36º del secondo tempo a seguito della condotta violenta da parte del calciatore Carelli Matteo (Amendolara), Stefano Giovanni(San Lucido ) venivano espulsi per condotta violenta; dopo il provvedimento di espulsione iniziavano una serie di spintoni che faceva nascere una rissa che coinvolgeva quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre ed i dirigenti della società San Lucido Calcio; che l'arbitro riconosceva, senza ombra di dubbio, i giocatori De Rose Alessandro, Spada Simone, Serto Salvatore, Sessa Fernando e Mirafiore Andrea della società San Lucido Calcio; Iannicelli Antonio ,Marino Vincenzo, Nouhoum Misbaw e Carelli Attilio della società Amendolara, nonché il dirigente De Rosa Gianluca appartenente alla società San Lucido; che l'arbitro, al 36 del 2 tempo, constatato che le due società erano venute a trovarsi con un numero inferiore a quello consentito, sospendeva definitivamente la gara; visto l'art. 73 punto 2 delle N.O.I.F.; visti gli artt. 17,18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) Infliggere alla società AMENDOLARA ed alla società SAN LUCIDO CALCIO 2018 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) Squalificare per DUE giornate i giocatori STEFANO Giovanni, DE ROSE Alessandro, SPADA Simone, SERTO Salvatore, SESSA Fernando e MIRAFIORE Andrea (San Lucido Calcio); 3) Squalificare per DUE giornate i giocatori MARINO Vincenzo, NOUHOUM Misbaw e CARELLI Attilio, CARELLI Matteo, IANNICELLI Antonio (Amendolara); 4) Inibire fino al 30.11.2018 i dirigenti DE ROSA Gianluca appartenente alla società San Lucido Calcio. 5) infliggere alla società SAN LUCIDO l'ammenda di € 150,00 per aver consentito la partecipazione alla gara di soggetto non tesserato per la società in qualità di massaggiatore; 6) infliggere ad entrambe le società AMENDOLARA e SAN LUCIDO CALCIO 2018 l'ammenda di € 150,00 per partecipazione a rissa dei propri tesserati.