C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 11/11/2018 SERRALONGA PERTINA – PRATO SAN MARCO ARGENTANO

Gara del 11/11/2018 SERRALONGA PERTINA - PRATO SAN MARCO ARGENTANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Molinari Antonio nato il 20.02.2001 della società Serralonga Pertina durante la gara specificata in epigrafe al 20° del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Molinari Antonio accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Serralonga Pertina giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare; visto l'Art. 17 comma 5 punto e 18 a del C.G.S. DELIBERA 1) Infliggere alla società SERRALONGA PERTINA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 4-11 2) Infliggere al Sig. Terranova Angelo l'inibizione fino al 12/12/2018 quale Dirigente Accompagnatore della società SERRALONGA PERTINA firmatario della distinta di gara.; 3) Infliggere al calciatore Molinari Antonio la squalifica per UNA gara effettiva a far data dal suo tesseramento

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