C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 10/11/2018 BORGIA 2007 – SANTACROCENOTRIA CZ
Gara del 10/11/2018 BORGIA 2007 - SANTACROCENOTRIA CZ
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Caserta Gianmarco nato il 13.07.1991 della società Santacrocenotria CZ durante la gara specificata in epigrafe al 8 del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Caserta Gianmarco accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Santacrocenotria cz giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare; visto l'Art. 17 comma 5 punto e 18 a del C.G.S. DELIBERA 1) Infliggere alla società SANTACROCENOTRIA CZ la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 6; 2) Infliggere al Sig. LONGOBARDI Pietro l'inibizione fino al 12/12/2018 quale Dirigente Accompagnatore della società Santacrocenotria CZ firmatario della distinta di gara; 3) Infliggere al calciatore CASERTA Gianmarco nato il 13.07.1991 la squalifica per UNA gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento.