F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 175/CSA pubblicata il 25 Febbraio 2022 – A.S.D. Lavagna Calcio a 5/ASD Fossolo 76 Calcio

Decisione n. 175/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 164/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 164/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Lavagna Calcio a 5,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 608/CS del 28.01.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.02.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Lavagna Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 608/CS del 28.01.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie B calcio a cinque, non disputata, tra Fossolo 76 Calcio e Lavagna Calcio A 5.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo, “rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della LAVAGNA C5 entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli artt. n.10 del C.G.S., n.53 delle N.O.I.F. ed il C.U. n.01/2021; P.Q.M. decide: a) Di comminare alla società LAVAGNA C5, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 2.500,00 quale Prima Rinuncia. Di corrispondere alla società FOSSOLO 76 l'importo di Euro 800,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità dell'incontro”.

La reclamante ASD Lavagna ha dedotto:

- che nel primo pomeriggio del 25 gennaio 2022 era stata rilevata la positività di un componente del gruppo squadra (Sig. Gabriel Pedone) a seguito di un test rapido eseguito in privato e subito dopo confermato da ulteriore test eseguito in farmacia;

- che il tesserato Pedone era stato a contatto con gli altri componenti del gruppo squadra la sera del 24 gennaio dalle ore 20.00 alle 21.30 per allenamento di rifinitura;

- che la gara in casa della società Fossolo si sarebbe dovuta disputare la sera stessa del 25 gennaio;

- che, tenuto conto del protocollo ASL vigente, i componenti del gruppo squadra erano stati posti in auto-sorveglianza per 10 gg con obbligo della mascherina FFP2 o in quarantena di 5 gg con tampone successivo per verifica dello stato di salute;

- che tale condizione aveva determinato il superamento del numero di 5 componenti positivi e/o in quarantena e/o in auto-sorveglianza, che avrebbe comportato il rinvio della gara per emergenza sanitaria;

- che, riferita telefonicamente la situazione, da parte della società Lavagna, al referente per le emergenze sanitarie della Divisione calcio a cinque, era stata negata l’autorizzazione al rinvio della gara, per tempi tecnici e non sussistendo controindicazioni secondo quanto previsto dal protocollo FIGC;

- che, contattata telefonicamente, la società avversaria aveva manifestato il proprio accordo al rinvio della gara;

- che, lo stesso 25 gennaio la reclamante aveva inviato a mezzo PEC la richiesta di rinvio della gara alla Divisione calcio a cinque, la quale, tuttavia, aveva successivamente ribadito alla società Lavagna l’impossibilità del rinvio della gara, pena l’irrogazione delle sanzioni previste dai regolamenti;

- che la sera del 25 gennaio si era presentato presso l’impianto sportivo del Fossolo solamente un Dirigente della società Lavagna, rappresentando la situazione;

- che il 27 gennaio la società Fossolo aveva inviato PEC alla società Lavagna manifestando la propria disponibilità al recupero della gara;

- che lo stesso giorno la società Lavagna aveva inviato alla Divisione calcio a cinque una ulteriore PEC munita di documentazione attestante l’emergenza sanitaria del gruppo squadra, domandando il rinvio della gara in programma con la Pro Patria per il giorno 29 gennaio, istanza che, con Comunicato n. 616 del 28/01/2022, era stata accolta. La reclamante ha concluso chiedendo disporsi la ripetizione della gara, l’annullamento dell'ammenda, l’annullamento del contributo a favore del Fossolo 76 ed il riaccredito del punto di penalizzazione inflitto.

Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 febbraio 2022 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione alla sanzione dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo.

In punto di diritto, è necessario prendere le mosse dall’art. 55 NOIF, ai sensi del quale “Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”.

L’orientamento della giurisprudenza sportiva nel corso del tempo si è consolidato nel senso di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 delle NOIF, previa attenta e ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante, principalmente sotto il profilo fattuale (cfr. Corte Sportiva d’Appello, in C.U. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA).

E così, in termini generali, possono richiamarsi, con riguardo ai presupposti di configurabilità della causa di “forza maggiore”, i principi scolpiti dai seguenti arresti: “se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione” (cfr. Corte di Giustizia Federale, C.U. n. 6 del 13/07/2011, confermata anche da Corte Sportiva di Appello Nazionale, Sez. III, C.U. n. 155 del 8/6/2018); “Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere” (CSA, Sez. III, C.U. n. 20 del 30/11/2020).

L’attuale situazione pandemica dovuta al Covid-19 ha ampliato, rispetto al passato, le occasioni di richiamo alla causa di “forza maggiore” di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, nei casi – come quello di specie – di mancata presentazione in campo all’orario stabilito per lo svolgimento degli incontri. Applicando i principi giurisprudenziali sopra ricordati alla fattispecie in esame, occorrerà allora valutare, ai fini del riconoscimento dell’esimente in questione, se la specifica situazione di “emergenza sanitaria” invocata e dedotta dall’odierna reclamante era tale, in base alle vigenti disposizioni sanitarie statali e federali, da rendere effettivamente ed oggettivamente impossibile, contro la sua volontà, l’esecuzione della prestazione sportiva alla quale la reclamante era tenuta.

A tal fine, rileva principalmente il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 37 del 01/10/2021, volto a “disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5, stagione sportiva 2021/2022”, ai sensi del quale, in particolare, “La gara sarà regolarmente disputata, salvo che il numero delle/dei calciatrici/calciatori risultati positivi al test sia almeno pari a 5 (cinque), o che, tra i positivi ci siano almeno n. 2 portieri. La Divisione espletate le opportune verifiche provvederà al rinvio della gara”. Detta disposizione, vigente al momento della disputa della gara per cui è causa e allo stato non modificata, prevede la possibilità di rinviare le gare della Divisione calcio a cinque unicamente nel caso in cui vi siano almeno 5 atleti positivi, a nulla rilevando, dunque, ai fini dell’ipotetico rinvio, la presenza nel gruppo squadra di atleti soggetti ai regimi di auto-sorveglianza o di quarantena, a seguito di contatti con atleti positivi. Le situazioni di auto-sorveglianza e quarantena, invero, risultano previste e disciplinate, in particolare, dal recente D.L. n. 229 del 30/12/2021, per l’ipotesi di contatti stretti con soggetti positivi, ma non vengono prese in considerazione, quali circostanze ostative al regolare svolgimento della gara, dalle disposizioni regolamentari sportive sopra individuate.

Anche il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 581, pubblicato in data 26/01/2022, in tema di “indicazioni generali di cui al Protocollo F.I.G.C. da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5 2021/2022”, seppur riguardante il Campionato Nazionale di Serie A, conferma e ribadisce che “La gara sarà regolarmente disputata, salvo che il numero dei calciatori/delle calciatrici inserite esclusivamente all’interno del predetto Gruppo Atleti risultati positivi al test, sia almeno pari a 5, o che tra i positivi ci siano almeno due portieri”. Da ultimo, occorre, altresì, evidenziare come non risulti integrato nella fattispecie neppure il caso fortuito generale previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 750 del 18 gennaio 2022, secondo cui “con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l'intero Gruppo Squadra”. 

Da quanto sopra, consegue che, nel caso di specie, la presenza di un atleta positivo (Sig. Gabriel Pedone), di un altro soggetto debolmente positivo (Sig. Roscelli Marco, la cui qualifica in seno alla società Lavagna, peraltro, non è stata chiarita) e di altri atleti posti in regime di auto-sorveglianza o in quarantena, seppure complessivamente in numero superiore a cinque, non costituisce un evento tale da impedire, contro la volontà della reclamante, la regolare disputa della gara Fossolo/Lavagna e, quindi, una causa di “forza maggiore” ai sensi e per gli effetti esimenti dell’art. 55 NOIF.

La decisione assunta dal Giudice Sportivo risulta allora corretta quanto alla comminatoria delle sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e della penalizzazione di un punto in classifica, previste dall’ordinamento sportivo per il caso, da ritenersi qui verificatosi, della “rinuncia” alla gara.

La Corte, tuttavia, ritiene di poter accogliere la domanda di annullamento della sanzione dell’ammenda di euro 2.500,00, la cui irrogazione si rivela eccessivamente afflittiva, tenuto conto della sussistenza di circostanze che giustificano una più tenue valutazione sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria ed in particolare che il Giudice di prime cure non ha potuto avere cognizione della documentazione sanitaria prodotta dalla reclamante in questa sede, dei rinvii disposti dalla Divisione Calcio a cinque in situazioni più o meno similari e della disponibilità manifestata il 27 gennaio 2022 dalla società Fossolo a recuperare la gara in questione.  

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda, confermando nel resto. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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