F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 178/CSA pubblicata il 25 Febbraio 2022 – Atalanta Bergamasca S.p.a./Torino F.C. S.p.A.
Decisione n. 178/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 165/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe - Presidente
Pasquale Marino - Componente (relatore)
Patrizio Leozappa - Componente
Lorenzo Attolico - Componente
Andrea Lepore - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 165/CSA/2021-2022 proposto dalla Atalanta Bergamasca S.p.a., in data 4 febbraio 2022;
in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti
Serie A, di cui al Com. Uff. n. 157 del 31.01.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.02.2022, il dr. Pasquale Marino e uditi l’Avv. Gian Pietro Bianchi per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., l'Avv. Eduardo Chiacchio per il Torino F.C. S.p.a. e l’Avv. Duccio Traina per la Lega Nazionale Professionisti serie A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 4 febbraio 2022, la società Atalanta Bergamasca S.p.a. ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo in relazione alla gara Atalanta/Torino del 06.01.2022 di cui al C.u. n. 157 del 31.01.2022, mediante la quale veniva accolto il ricorso proposto dalla società piemontese e veniva deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara, rimettendo alla Lega di serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa della gara.
I fatti possono essere così brevemente riassunti.
* In data 5 gennaio u.s., l’Autorità sanitaria locale di Torino imponeva "un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C., fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio, per un periodo di almeno giorni 5”, restando “fermo l'isolamento domiciliare dei soggetti positivi”.
* La società Torino F.C. S.p.a., in ossequio al predetto provvedimento interdittivo, non si presentava a Bergamo per la disputa della gara in programma il 6 gennaio 2022, come certificato dal referto arbitrale.
* In data 10 gennaio 2022 la medesima società inviava al G.S. ricorso per il riconoscimento della causa di forza maggiore per "factum principis" in ordine alla mancata presentazione alla disputa della gara, onde evitare le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF.
* La società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e la Lega Nazionale Professionisti serie A hanno resistito all'azione del Torino F.C., depositando rispettive memorie.
* Il G.S., con il provvedimento qui impugnato, deliberava in senso favorevole alle richieste della società Torino F.C..
Avverso tale delibera, l’Atalanta ha proposto il reclamo in esame eccependo:
- il comportamento inerte del Torino F.C. per l'assenza di qualsivoglia iniziativa, in sede giurisdizionale ma anche amministrativa, finalizzata a rimuovere il provvedimento dell'ASL, ritenuto manifestamente illegittimo [come da successivo e prevedibile (a giudizio della reclamante) provvedimento sospensivo del T.A.R. Piemonte in data 8.1.2022, su procedimento attivato dalla Lega Nazionale Professionisti serie A in data 7.1.2022], con la conseguenza di ritenere insussistente l'invocata causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 NOIF;
- la conseguente insussistenza della "impossibilità della prestazione per factum principis" in quanto la società Torino F.C. non avrebbe tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili per superare i limiti imposti dal citato provvedimento e conseguentemente adempiere all'obbligo di disputare la gara.
La reclamante concludeva richiedendo la riforma della decisione del G.S. con applicazione alla società Torino F.C. delle sanzioni previste dall'art. 53 NOIF.
Risultano inoltre pervenute nei termini:
- le memorie della LNP Serie A, a sostegno delle tesi favorevoli all'applicazione delle sanzioni richieste dall'Atalanta;
- le controdeduzioni del Torino F.C., in contestazione degli argomenti della reclamante, sia in ordine alla valutazione dei fatti che in riferimento alla mancata accortezza e diligenza addebitata alla società piemontese.
In dibattimento la società Torino F.C. ha, inoltre, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione della LNP Serie A, in quanto, a suo avviso, non legittimata ad intervenire.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni, precisa, in primo luogo, che la partecipazione della LNP Serie A all’udienza risulta pienamente legittima ai sensi dell’art. 72 C.G.S., in quanto è prerogativa del Presidente della Corte, successivamente al deposito del reclamo, individuare i soggetti interessati al giudizio.
In secondo luogo, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.
Alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1 e 19 novembre n. 2021, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva.
A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, dovendo ritenersi che la prestazione sportiva sia divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà.
Eventuali indici sintomatici di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato.
Inoltre, la Corte ritiene utile precisare ulteriormente che appaiono non del tutto conferenti i richiami alla Giustizia Ordinaria (Cass. Civ. III 8.6.2018 n. 14915, con richiami a precedenti pronunce), quali valorizzati dalla ricorrente in ordine alla mancanza di "ordinaria diligenza" nel comportamento del debitore che non abbia ragionevolmente e facilmente previsto il "factum principis" e non abbia attivato ogni mezzo possibile per superare i limiti imposti dal provvedimento interdittivo.
Infatti, la giurisprudenza citata verte in materia di inadempimento contrattuale, fattispecie che richiede la sussistenza di un equilibrio sinallagmatico non esportabile nell'ambito degli obblighi di carattere sportivo.
In tale ottica non risulta condivisibile l'idea che la mancata impugnazione del provvedimento interdittivo dell'ASL possa costituire sintomo di negligenza da parte del Torino, principale motivo di censura da parte della reclamante. Il detto provvedimento, tra l’altro, è stato sospeso dal T.A.R. ma solo l’8 gennaio 2022, ossia due giorni dopo quello in cui si sarebbe dovuta disputare la gara.
Le considerazioni che precedono conducono pienamente, nel caso di specie, al rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pasquale Marino Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce