F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 179/CSA pubblicata il 25 Febbraio 2022 – A.C. REGGIANA 1919 S.r.l.
Decisione n. 179/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 183/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino - Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 183/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.C. REGGIANA 1919 S.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 194/DIV del 08.02.2022;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 17.02.2022, il Prof. Tartaglia e udito il legale della società reclamante, Avv. Eduardo Chiacchio; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La A.C. REGGIANA 1919 S.R.L. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CARRARESE e REGGIANA del 06/02/2022, è stata inflitta al calciatore Fausto Rossi la squalifica per tre gare effettive in quanto “a gioco fermo scalciava un avversario all’altezza dello stinco destro, senza tuttavia provocargli danni fisici. Ottemperava al provvedimento”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare la ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata al calciatore in quanto la condotta tenuta non si configurerebbe come condotta violenta ma come condotta antisportiva. A dire della ricorrente mancherebbe la volontarietà del comportamento e il fallo sarebbe consistito in uno sgambetto al calciatore avversario senza alcuna connotazione violenta, anche in considerazione del fatto che lo stesso non ha riportato alcun danno riprendendo subito il gioco senza necessità di alcuna cura. La Corte, sentito il Direttore di gara che ha confermato che si è trattato di uno sgambetto e non di un calcio, ritiene fondato il ricorso trattandosi di comportamento antisportivo e non di condotta violenta.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce