C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 108 del 05/02/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 37 della Società NUOVA F.C.D. SAN SOSTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 25 del 24.01.2019 (squalifica del calciatore SIRIMARCO Luigi fino al 24.05.2019).

RECLAMO nr. 37 della Società NUOVA F.C.D. SAN SOSTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 25 del 24.01.2019 (squalifica del calciatore SIRIMARCO Luigi fino al 24.05.2019).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara New Street of Stars – Nuova F.C.D. San Sosti del 20/01/2019, risulta che all’8° minuto del s.t., dopo l’assegnazione di un calcio di rigore, mentre il direttore di gara si accingeva ad ammonire l’autore del fallo, il calciatore Luigi Sirimarco, capitano della Nuova FCD San Sosti, protestava veementemente ed iniziava a spingere il direttore di gara con il petto, facendolo indietreggiare per diversi metri. L’arbitro cercava di tenere a distanza il calciatore con un braccio, ma il sig. Sirimarco lo allontanava energicamente, per cui il direttore di gara decideva di espellerlo. Dopo tale provvedimento, il calciatore chiedeva i motivi dell’espulsione, e dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti, cercava di intimidire l’arbitro proferendo le seguenti parole: “Sono un poliziotto. Stai attento a quello che scrivi perché ti denuncio”. La società reclamante propone reclamo sostenendo che il proprio tesserato non ha né spinto l’arbitro con il petto, né rivolto frasi intimidatorie nei confronti del direttore di gara. Questa Corte ritiene che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S), rimanendo le difese della reclamante delle mere affermazioni, prive di riscontri probatori. La sanzione inflitta dal GS Territoriale è congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

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