C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 13/02/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 32 della Società POL.D.PROPELLARO 1919 SOCCER LAB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 93 del 17.01.2019 (punizione sportiva perdita della gara di 1^Categoria Pro Pellaro 1919 Soccer Lab – Calcio Ravagnese 2015 del 16.12.2018 con il punteggio di 0 – 3 per posizione irregolare del calciatore Mallimaci Antonio, squalifica calciatore MALLIMACI Antonio per una gara effettiva, inibizione dirigente accompagnatore CASCIANO Antonio fino al 16.02.2019).
RECLAMO nr. 32 della Società POL.D.PROPELLARO 1919 SOCCER LAB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 93 del 17.01.2019 (punizione sportiva perdita della gara di 1^Categoria Pro Pellaro 1919 Soccer Lab – Calcio Ravagnese 2015 del 16.12.2018 con il punteggio di 0 – 3 per posizione irregolare del calciatore Mallimaci Antonio, squalifica calciatore MALLIMACI Antonio per una gara effettiva, inibizione dirigente accompagnatore CASCIANO Antonio fino al 16.02.2019).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; sentito il presidente della Società reclamante assistito dall’avv.Azzarà Francesco e dal dott.Malara Giuseppe, ai fini della pratica forense; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Calcio Ravagnese 2015 chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per avere nelle fila di quest'ultima fatto partecipare il giocatore Mallimaci Antonio nato il 02.03.1999, non avente titolo in quanto non aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli nel corso della gara Luzzese Calcio 1965 - Aurora Reggio del 29.04.2018;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab che evidenziavano l’infondatezza del reclamo e quindi la regolarità della gara; accertato: - che dagli atti della gara del Campionato di Prima Categoria Pro Pellaro 1919 Soccer Lab - Calcio Ravagnese 2015 risultava la partecipazione del giocatore Mallimaci Antonio nato il 02.03.1999 già tesserato per la società Aurora Reggio e, successivamente, tesserato dalla società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab in data 28.09.2018; - che con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale nr. 165 del 03.05.2018 il giocatore Mallimaci Antonio, all'epoca tesserato per la società Aurora Reggio, veniva squalificato dal Giudice Sportivo Territoriale per una giornata a seguito di provvedimento relativo alla gara Luzzese Calcio 1965 - Aurora Reggio del 29.04.2018 (s.s. 2017/2018); - che la materia è disciplinata dall'art. 22 del C.G.S. avente oggetto esecuzione delle sanzioni; - che a norma del comma 3) del citato art. 22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; - che tuttavia per il disposto di cui al comma 6) il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontarla nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società della nuova categoria di appartenenza; ritenuto che quanto sostenuto dalla società reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Mallimaci Antonio non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in oggetto in quanto è stato impiegato negli incontri antecedenti alla gara oggetto di reclamo; deliberava di infliggere alla società Propellaro 1919 Soccer Lab la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, di squalificare per una giornata di gara il giocatore Mallimaci Antonio della società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab e di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab, Casciano Antonio, fino al 16.02.2019 in qualità di dirigente accompagnatore firmatario della distinta di gara. La Pol.D. Propellaro Soccer Lab promuove ricorso avverso la decisione sopra riportata affermando la piena titolarità del calciatore a prendere parte alla gara in esame in quanto la squalifica pendente era stata scontata il giorno precedente con la mancata convocazione e quindi partecipazione per la gara del campionato di calcio a 5 serie C2. Quanto sopra in ossequio al disposto dell’art. 22 comma 6 del C.G.S. che impone al calciatore che cambi società di scontare eventuali sanzioni residue con la prima squadra della nuova società. Sostiene in merito la reclamante che la prima squadra del Pro Pellaro - che disputa il campionato di prima categoria di calcio a 11 e il campionato di C2 di calcio a 5 - sia quest’ultima in quanto di livello regionale superiore. A tal proposito, il Collegio di Garanzia del CONI con decisione nr. 35 del 2017 ha affermato che l’uso dell’espressione “prima squadra” non sia casuale, mirando specificatamente ad interpretare fattispecie in cui una stessa società sportiva militi in diversi campionati e lo risolve nel senso di dover definire prima squadra quella che disputa il campionato di categoria superiore. Il calciatore Mallimaci all’atto del passaggio in forza a società che disputa campionati di calcio a 5 e campionati di calcio a 11 ha acquisito la facoltà di svolgere entrambe le attività (vedi art. 118 N.O.I.F.) per cui necessita, in base a quanto correttamente affermato dal Collegio di Garanzia, valutare quale tra le due squadre in cui milita Mallimaci (Calcio a 5 Serie C2 e Calcio a 11 Prima Categoria) debba essere considerata prima squadra. Appare oggettivamente riscontrabile che per “prima squadra” debba intendersi la squadra di calcio a 5 in quanto nella scala gerarchica di Calcio a 11 la Prima Categoria si colloca al settimo posto, mentre in quella di Calcio a 5 la serie C2 al 5° gradino. Identici risultati si ottengono qualora si circoscriva il criterio all’organizzazione regionale: la Prima Categoria si colloca al terzo posto, la C2 di Calcio a 5 al secondo. Pertanto, il Mallimaci ha correttamente scontato la squalifica nella squadra di Calcio a 5 e la sua presenza in campo nelle successive gare di calcio a 11, in particolare in quella che occupa (Pro Pellaro 1919 Soccer Lab - Calcio Ravagnese 2015), è assolutamente regolare, e non ha quindi alterato il risultato. Qualora poi si ritenesse che il Calcio a 5 debba definirsi categoria a se stante, non comparabile e quindi non gerarchicamente inferiore né superiore con quelle di calcio a 11, residuerebbe solo il criterio cronologico. Anche in tale caso il Mallimaci avrebbe disputato la gara in esame in posizione irregolare avendo scontato la squalifica in gara antecedente. La tesi della reclamante è pertanto da accogliere unitamente al reclamo. Tutte le sanzioni comminate in primo grado sono da annullare ed il risultato conseguito sul campo da ripristinare. P.Q.M. in accoglimento del reclamo: - omologare il risultato della gara del 16.12.2018 conseguito sul campo PROPELLARO 1919 SOCCER LAB – CALCIO RAVAGNESE 2015 : 3 – 2; - revoca tutte le sanzioni comminate dal primo giudice; dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante; trasmette gli atti al competente ufficio del Comitato Regionale Calabria per gli adempimenti di competenza.
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