C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 13/02/2019 – Delibera – RECLAMO nr. 38 della Societa’ A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 98 del 24.01.2019 (omologazione risultato della gara di Promozione Citta di Aprigliano – Belvedere 1963 del 20.01.2019, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore CHIARI Giuseppe per SEI gare effettive).
RECLAMO nr. 38 della Societa' A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 98 del 24.01.2019 (omologazione risultato della gara di Promozione Citta di Aprigliano – Belvedere 1963 del 20.01.2019, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore CHIARI Giuseppe per SEI gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto preliminarmente di dover dichiarare l'inammissibilità del reclamo relativamente alla domanda di ripetizione della gara Citta di Aprigliano – Belvedere1963 del 20.01.2019 in quanto la ricorrente non ha prodotto attestazione dell'invio di copia del ricorso alla controparte, nella specie contro interessata, trattandosi di contestazione sul risultato della gara (ex art.46 comma 5 del C.G.S.); considerato nel merito che le argomentazioni difensive non sono sufficienti a confutare quanto emerge dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, dai quali invece si evince in maniera netta e circostanziata la responsabilità dei tesserati e dei sostenitori per i fatti ascritti; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono eccessive in relazione ai fatti contestati e che, pertanto, vanno ridotte; P.Q.M. -dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla domanda di ripetizione della gara Citta di Aprigliano – Belvedere 1963 del 20.01.2019; --in parziale accoglimento, riduce l'ammenda alla società ASD Città di Aprigliano ad € 300,00 e la squalifica del calciatore CHIARI Giuseppe a CINQUE gare effettive; -dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante
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