C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/01/2019 – Delibera – Gara del 6/ 1/2019 PRAIATORTORA – REAL SANT AGATA

Gara del 6/ 1/2019 PRAIATORTORA - REAL SANT AGATA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che l'arbitro, al 47° del secondo tempo, adottava provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore Iunti Antonio appartenente alla società Real Sant Agata per aver colpito con un calcio al petto un giocatore della squadra avversaria; - che contestualmente si creava una mischia alla quale partecipavano giocatori di entrambe le società e l'arbitro, tra i partecipanti, identificava, senza ombra di dubbio, i giocatori Forte Andrea (PraiaTortora) e Liporace Marco (Real Sant Agata) che "si spintonavano a vicenda"; - che nel contempo entravano in campo gli occupanti le due panchine (dirigenti e giocatori) rimasti tutti non identificati; - che l'arbitro, a questo punto, resosi conto di non poter "sanzionare i giocatori delle due squadre e tanto meno riprendere il gioco" e che, a suo parere, non vi erano più le condizioni di sicurezza per "proseguire la gara in piena indipendenza del giudizio" decideva di sospenderla definitivamente; rilevato, che l'arbitro con supplemento di rapporto appositamente richiesto ha fornito esauriente spiegazione in merito alla sospensione della gara dichiarando: "in tale situazione non comprendevo la reale entità di quanto stava accadendo e non valutando con attenzione le condizioni per riprendere la gara la sospendevo definitivamente emettendo il triplice fischio"; ritenuto che la scelta dell'arbitro di non adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori identificati Forte Andrea e Liporace Marco rispettivamente appartenenti alle società Praiatortora e Real Sant Agata non appariva tale da giustificare la decisione di sospendere la gara che, pertanto, non ha avuto regolare svolgimento e deve essere ripetuta; visto l'art. 17 punto 4 del C.G.S.; delibera 1) disporre la ripetizione della la gara Praiatortora - Real Sant Agata, demandando al Comitato Regionale Calabria in sede per quanto di competenza; 2) Squalificare per TRE gare il giocatore IUNTI Antonio (Real Sant Agata); 3) Squalificare per DUE gare i giocatori FORTE Andrea (Praiatortora) e LIPORACE Marco (Real Sant Agata); 4) Infligge ad entrambe le società PRAIATORTORA e REAL SANT AGATA l'ammenda di € 300,00 ciascuna.

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