C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 14/02/2019 – Delibera – Gara del 10/ 2/2019 ROCCA CALCIO – NEW ACADEMY SG
Gara del 10/ 2/2019 ROCCA CALCIO - NEW ACADEMY SG
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il supplemento di rapporto dell'arbitro e sentito a chiarimenti; visti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta: - che al quarto minuto del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara perché veniva accerchiato dai giocatori della squadra di casa che protestavano per la mancata concessione di un calcio di rigore; - che l'arbitro a fronte di proteste e minacce non subiva da parte dei calciatori del Rocca Calcio alcun atto di violenza fisica se non qualche spinta con il petto; - che la situazione creatasi non era tale da mettere in pericolo l'incolumità dell'arbitro che, peraltro, era garantita dalla presenza dei Carabinieri al cui intervento l'arbitro avrebbe potuto fare ricorso e che, per la situazione creatasi, non hanno ritenuto di dover effettuare alcun intervento; - che pertanto l'arbitro non essendoci le condizioni necessarie per la sospensione della gara non ha fatto uso dei propri poteri discrezionali sospendendo la gara stessa; visto l’art. 17 del C.G.S.; delibera 1) trasmette gli atti alla segreteria del C.R. Calabria in sede per quanto di competenza in merito alla ripetizione della gara stessa.