F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 104/TFN – SD del 24 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3353/87 pf21-22 GC/SA/mg del 12 novembre 2021 nei confronti del sig. Claudio Mauriello e della società US Avellino 1912 – Reg. Prot. 59/TFN-SD
Decisione/0104/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0059/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente;
Valentino Fedeli – Componente;
Gaia Golia – Componente (Relatore);
Fabio Micali – Componente;
Laura Vasselli – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 15 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3353/87 pf21-22 GC/SA/mg del 12 novembre 2021 nei confronti del sig. Claudio Mauriello e della società US Avellino 1912, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 12 novembre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS datata 12 ottobre 2021 (prot. n. 2379/87pf21-22/ GC/PM/mg), a carico:
1) del sig. Claudio Mauriello (all’epoca dei fatti presidente della società US Avellino 1912), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 93, comma 1, e 94, commi 1 e 2, delle NOIF, per aver omesso la vigilanza necessaria ad impedire la violazione costituita dal mancato deposito, da parte del proprio personale amministrativo, dell’accordo economico stipulato con il calciatore Santiago Eduardo Morero in data 06.08.2019, presso la Lega di Competenza;
2) della Società US Avellino 1912, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dall’avv. Claudio Mauriello, all’epoca dei fatti presidente della società US Avellino 1912, così come riportato nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dall’esposto presentato alla Procura Federale in data 12.7.2021 dalla sig.ra Paola Luciano, Amministratore Unico della Società US Avellino 1912 Srl ed avente ad oggetto una istanza arbitrale fatta pervenire alla società dal calciatore sig. Morero per ottenere la condanna del club al pagamento della somma di €. 10.000,00 netti (€. 13.000,00 lordi) in esecuzione di una scrittura privata non depositata presso i competenti uffici della Lega Pro, scrittura stipulata con il precedente rappresentante legale della società avv. Claudio Mauriello in data 6.8.2019. La sig.ra Luciano, sia in sede di segnalazione che in sede di audizione, dichiarava di non avere mai ricevuto alcun riscontro dell’esistenza di tale accordo economico con il calciatore Morero, peraltro mai depositato presso gli organi federali competenti.
Sentito dalla Procura Federale in data 18.09.2021, il calciatore sig. Morero riconosceva la scrittura privata del 06.08.2019 e dichiarava di averla sottoscritta con l’allora Presidente Mauriello alla presenza del segretario sig. Luigi Iuppa, i quali, in quella occasione, si erano impegnati a depositare presso la Lega sia il contratto di prestazione sportiva che la menzionata scrittura privata. Il sig. Mauriello veniva, quindi, escusso in data 21.09.2021 e dichiarava di non poter riconoscere con certezza assoluta la firma apposta sul documento perché poco leggibile, ma di ricordare il contenuto della stessa in quanto gli era stata sottoposta in un primo momento priva di qualsiasi riferimento al successivo deposito in federazione e di averne per tale motivo rifiutata la sottoscrizione. Riferiva, pertanto, di ricordare di aver sottoscritto il documento solo in un secondo momento, una volta apposta la dicitura di deposito e di averlo rimandato alla segreteria per tutti gli adempimenti materiali connessi.
La Procura Federale, effettuata la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini senza che gli avvisati facessero pervenire memorie difensive o richiedessero di essere auditi, ritenendo vi fossero in atti sufficienti elementi di prova idonei a supportare le contestazioni, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 3353/87pf21-22/GC/SA/mg i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.
La fase predibattimentale
Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza del 6 dicembre 2021, nei termini di rito la società US Avellino 1912 Srl si costituiva facendo pervenire memoria difensiva.
Lo scritto difensivo contestava la fondatezza dell’incolpazione ponendo in particolare risalto la condotta collaborativa dell’attuale legale rappresentante della società, dott.ssa Paola Luciano, la cui segnalazione ha consentito l’accertamento della violazione disciplinare oggetto del presente procedimento, realizzata sotto la precedente gestione e quindi prima dell’assunzione della carica da parte sua. Sarebbero, pertanto, ravvisabili i presupposti applicativi dell’art. 128 CGS nella parte in cui estende anche alle società i benefici previsti per la collaborazione dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare “per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”. D’altro canto, prosegue il difensore, l’eventuale accertamento della violazione e condanna del precedente legale rappresentante della società, non potrebbe fondare alcun rimprovero nei confronti del sodalizio il cui amministratore unico ha fattivamente collaborato con gli organi inquirenti all’accertamento dei fatti. Il rapporto esistente all’epoca dei fatti tra il sig. Mauriello e la Società US Avellino 1912 Srl, non varrebbe da solo a giustificare il deferimento per responsabilità diretta del club di cui, per tali ragioni, si chiedeva il proscioglimento.
All’udienza del 6 dicembre 2021, in accoglimento dell’istanza di differimento avanzata dal deferito sig. Mauriello, rilevata la non opposizione delle parti, il Tribunale rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 12 gennaio 2022.
All’udienza del 12 gennaio 2022, in accoglimento dell’istanza di differimento avanzata dal deferito sig. Mauriello cui ha aderito in udienza anche la difesa della Società US Avellino 1912 Srl al fine di garantire la trattazione unitaria delle posizioni, il Tribunale ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 15 febbraio 2022 con sospensione dei termini ex art. 38 CGS CONI. All’udienza del 15 febbraio 2022, constatata, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni, il Presidente ha dato preliminarmente atto dell’invio, alle ore 10:18 dello stesso giorno, di una richiesta di rinvio del sig. Claudio Mauriello, per impossibilità a presenziare all’udienza, essendo affetto da sindrome influenzale con temperatura elevata.
La Procura Federale si è opposta alla richiesta formulata dal deferito in quanto non supportata da idonea certificazione, mentre la difesa della Società US Avellino 1912 Srl, si è rimessa alle valutazioni del Tribunale.
Il Tribunale, sentite le parti, ha rigettato l’istanza di rinvio presentata dal deferito sig. Mauriello per assenza di documentazione comprovante l’oggettiva impossibilità a presenziare all’udienza in via telematica.
Il dibattimento
La Procura Federale, rappresentata dall’avv. Alessandro Avagliano, si è riportata integralmente all’atto di deferimento, rilevando in replica a quanto dedotto in sede di memoria difensiva dalla società come l’art. 128 CGS non giunga a configurare una causa di esclusione della colpevolezza in favore dei deferiti che collaborino alla scoperta o all’accertamento delle violazioni disciplinari, limitandosi a prevedere per costoro una fattispecie attenuante con conseguente riduzione o commutazione della sanzione prevista dalla normativa federale da parte degli organi di giustizia sportiva.
Pertanto, la Procura Federale, ritenendo raggiunta la piena prova dell’illecito contestato e al contempo meritevole di considerazione ai sensi dell’art. 128 CGS ultimo comma il comportamento collaborativo della società deferita, ha insistito per l’accoglimento del deferimento e ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Claudio Mauriello, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società US Avellino 1912, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Per la Società US Avellino 1912 Srl l’avv. Eduardo Chiacchio, nel riportarsi allo scritto difensivo, ha insistito per il proscioglimento della società, richiamando l’art. 128 quale circostanza esimente della responsabilità del sodalizio, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 7 del CGS FIGC.
La decisione
Il Tribunale ritiene che i deferiti siano responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.
Si contesta al sig. Claudio Mauriello di aver omesso di effettuare la vigilanza necessaria ad impedire la violazione costituita dal mancato deposito presso la Lega di Competenza dell’accordo economico stipulato dalla Società US Avellino 1912 Srl di cui era presidente e legale rappresentante p.t. con il calciatore Santiago Eduardo Morero in data 06.08.2019, adempimento demandato al personale amministrativo del club.
Condotta omissiva che determina la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza come sanciti dall’art. 4, co. 1 del codice di giustizia sportiva, anche in considerazione di quanto sancito dall’art. 93 comma 1 delle NOIF laddove prevede che “Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva” e dell’art. 94 commi 1 e 2 delle NOIF che, sempre in tema di accordi economici individuali, sancisce che “1. b) sono vietati … la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.
Orbene, dall'esame delle prove raccolte dalla Procura Federale, ivi comprese le dichiarazioni rese dallo stesso sig. Mauriello, aventi natura confessoria, è emersa la responsabilità di quest’ultimo per aver sottoscritto l’accordo economico con il calciatore, demandando alla segreteria della società gli adempimenti connessi all’obbligo di deposito presso la lega di competenza, omettendo tuttavia di vigilare sulla successiva corretta e tempestiva esecuzione dell’adempimento da parte del personale della segreteria. L’omessa vigilanza del sig. Mauriello sul tempestivo deposito dell’accordo economico è perseguita dalle menzionate disposizioni organizzative interne, che devono quindi considerarsi dallo stesso violate, nonché in virtù dei principi sanciti dall’art. 4 del CGS nel cui ambito si possono ricondurre quegli obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive (in tal senso le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello “la responsabilità dei vertici del sodalizio societario per il mancato deposito entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni trova fondamento nell’art. 4 del CGS, nell’alveo della quale può sussumersi ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive ... L’art. 4 CGS integra, del resto, una clausola generale, corrispondente al canone di cui all’art. 1175 c.c., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e la cui portata precettiva, e non meramente programmatica, non può essere revocata in dubbio.” Sez. Unite, Decisione n. 0055/CFA/2021-2022).
In merito alla responsabilità del sodalizio sportivo, prevista dal richiamato comma 2 dell’art. 94 NOIF e scaturente dall’omissione del legale rappresentante, non si può accogliere l’interpretazione dell’art. 128 CGS proposta dalla difesa e volta ad affermare una efficacia in qualche modo esimente della condotta collaborativa posta in essere dai nuovi vertici aziendali. La responsabilità diretta dell’ente, infatti, sussiste e permane anche in presenza di un avvicendamento delle figure apicali ed anche se quelle subentrate abbiano fattivamente collaborato per la scoperta o l’accertamento delle violazioni regolamentari. La collaborazione, infatti, assume una valenza unicamente sotto il profilo sanzionatorio (potendo incidere solo sul quantum e certamente non sull’an della sanzione), in tal senso lo stesso tenore letterale della norma laddove all’ultimo capoverso recita “la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità”.
Inconferente, poi, è il richiamo all’art. 7 CGS FIGC in quanto la società non ha prodotto in giudizio il modello organizzativo previsto dall’art. 7 comma 5 dello Statuto FIGC che dovrebbe essere valutato ai fini dell’esclusione ovvero limitazione della responsabilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, consegue la responsabilità dei deferiti.
Sanzioni eque sono ritenute quelle indicate in dispositivo, concessa alla Società US Avellino 1912 Srl l’attenuante di cui all’art. 128 CGS per la collaborazione prestata dalla legale rappresentante pro tempore come esposto anche dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Claudio Mauriello, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società US Avellino 1912, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Pierpaolo Grasso
Depositato in data 24 febbraio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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