F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 105/TFN – SD del 28 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5368/123 pf21-22/GC/SA/mg del 26 gennaio 2022 nei confronti del sig. Riccardo Franceschini – Reg. Prot. 98/TFN-SD

Decisione/0105/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0098/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente;

Salvatore Accolla - Componente;

Paolo Clarizia - Componente (Relatore);

Leopoldo Di Bonito - Componente;

Andrea Fedeli - Componente;

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.5368/123 pf21-22/GC/SA/mg del 26 gennaio 2022 nei confronti dei sig. Riccardo Franceschini,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale con provvedimento n. 5368/123 pf21-22/GC/SA/mg del 26 gennaio 2022 ha deferito i sigg.ri Riccardo Franceschini, Giovanni Palma, Mario Pellerone e le società ASD FC Giugliano 1928 e ASD Sora Calcio 1907 per rispondere di molteplici violazioni del CGS aventi ad oggetto la sottoscrizione di un verbale societario riportante circostanze non veritiere, per aver svolto contemporaneamente ruoli dirigenziali in due diversi club affiliati alla FIGC e per aver adito l’Autorità giudiziaria statale per una controversia relativa alla gestione di una affiliata in mancanza di preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti Organi Federali.

In particolare, al sig. Riccardo Franceschini, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società dell’ASD FC Giugliano 1928, era contestata la violazione:

i) “dell’art. 4, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, CGS per aver sottoscritto il verbale assembleare datato 26 luglio 2021, ed afferente alla propria nomina a Presidente dell’ASD FC Giugliano 1928, in un luogo diverso da quello dichiarato sul predetto verbale ovvero, presso lo studio dell’avvocato Palma Giovanni sito a Napoli al Corso Vittorio Emanuele e non presso lo stadio di Giugliano in Campania sito in via Epitaffio snc; nonché in assenza dei sigg.ri Pellerone Mario ed Esplà Roberto, le cui firme erano già apposte sul richiamato verbale”;

ii) “dell’art. 4, comma 1 CGS, anche in relazione all’art. 21 co. 4 NOIF per aver ricoperto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, contemporaneamente quantomeno a far data dal 26 luglio 2021 al 26 agosto 2021, il ruolo di “Presidente” dell’ASD FC Giugliano 1928, militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Campania e dell’ASD Academy Secondigliano”; iii) “dell’art. 4 co. 1 e dell’art. 34 CGS, per aver, in mancanza di preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti Organi Federali, adito il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, con atto di citazione, iscritto a ruolo al n. 11745/2021, avente ad oggetto controversia relativa alla gestione dell’affiliata dell’ASD FC Giugliano 1928”.

Le posizioni degli altri deferiti non assumono rilievo nel procedimento de quo, in quanto con decisione n. 99/TFNSD 2021/2022 del 17.2.2022 questo Tribunale ha dichiarato l’efficacia degli accordi sottoscritti con la Procura ex art. 127, comma 3, CGS – FIGC e ha disposto l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Giovanni Palma, mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Mario Pellerone, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD FC Giugliano 1928, euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00) di ammenda;

- per la società ASD Sora Calcio 1907, euro 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza il sig. Riccardo Franceschini ha depositato una memoria difensiva con la quale ha preliminarmente eccepito la mancata audizione dell’incolpato, nonostante l’espressa richiesta di essere sentito era stata formulata con la memoria depositata a seguito dell’atto d’incolpazione, da parte della Procura federale in asserita violazione dell’art. 123, comi 1 e 3, CGS.

In relazione al primo addebito, avente a oggetto la sottoscrizione del verbale dell’ASD FC Giugliano 1928 – contenente la sua nomina a Presidente del club – con indicazione di un luogo diverso da quello ove si è tenuta la riunione e attestante la presenza degli altri componenti che non erano intervenuti, il deferito si è limitato ad affermare la propria buona fede e l’inconsapevolezza della sussistenza d’irregolarità, nonché la circostanza che lo stesso aveva riferito spontaneamente, nel corso dell’audizione del 13 ottobre 2021, le modalità di svolgimento dell’assemblea del 26 luglio 2021, dichiarazioni sulla base delle quali la Procura ha formulato la maggior parte delle contestazioni oggetto del presente procedimento. Le difese del deferito sostengono poi che la condotta ascritta non sarebbe sussumibile nella fattispecie contestata all’art. 31, comma 1, CGS, in quanto il verbale non rientrerebbe tra i documenti richiesti dagli organi federali, ovvero, il comportamento non sarebbe diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, anche alla luce dei dati oggetto di “infedeltà”.

Con riferimento alla contestazione di aver contestualmente ricoperto il ruolo di due club affiliati il deferito sostiene che l’ASD Academy Secondigliano sarebbe stata di fatto inattiva, con la conseguenza che la violazione dell’art. 21, comma 4, delle NOIF assumerebbe un mero rilievo formale, e, comunque, di non aver immaginato che il divieto di cumulo riguardasse anche società interessate a diversi campionati (e in particolare al settore giovanile).

In ultimo, il sig. Riccardo Franceschini sostiene l’inapplicabilità dell’art. 34, comma 2, CGS alla condotta contestata, in quanto l’iniziativa giudiziaria non rientrava nella giurisdizione endofederale o, comunque, sportiva. nella competenza esclusiva. Tra l’altro la FIGC sarebbe stata a conoscenza della vicenda, avendo la stessa comunicato che la validità delle delibere assembleari non sarebbe rientrata nell’ambito delle attribuzioni della Federazione.

Il dibattimento

In sede di discussione compariva l’avv. Leonardo Cotugno, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Riccardo Franceschini, personalmente, e il suo difensore, avv. Aldo Franceschini. La Procura Federale chiariva che ai sensi dell’art. 123 CGS-FIGC l’audizione rappresenta una modalità alternativa di difesa rispetto al deposito della memoria e insisteva per l’accoglimento del deferimento, con l’irrogazione nei confronti del sig. Riccardo Franceschini della sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione, stante la collaborazione del deferito ex art. 128 CGS-FIGC. L’avv. Aldo Franceschini si riportava alla memoria difensiva concludendo come in atti.

La decisione

Preliminarmente, infondata risulta l’eccezione sollevata dal deferito in ordine all’asserita violazione dell’art. 123 CGS.

Sul punto appaiono dirimenti le considerazioni della Procura Federale. La formulazione della disposizione della quale si asserisce la violazione è chiarissima, stabilendo che all’interessato è assegnato un termine “per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”.

Il tenore letterale della norma e, in particolare, l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva significa che i due elementi del periodo si escludono reciprocamente, ponendosi in alternativa.

Del resto, l’interpretazione trova conferma anche nel successivo terzo comma laddove è previsto che in caso l’incolpato che ha richiesto di essere sentito in caso d’impedimento può far pervenire una memoria sostitutiva.

Nel merito, con riferimento alla contestazione relativa alla sottoscrizione del verbale dell’assemblea dell’ASD FC Giugliano 1928 relativo alla riunione nel corso della quale il sig. Franceschini è stato nominato Presidente, laddove era indicato un luogo diverso da quello presso il quale era firmato e con la firma di soggetti che non erano presenti, il deferito non nega le circostanze dedotte dalla Procura Federale limitandosi a richiamare l’inconsapevolezza dell’illiceità delle condotte e la collaborazione fornita per l’accertamento delle violazioni regolamentari contestate anche agli altri soggetti deferiti dalla Procura Federale.

Tali elementi non sono tuttavia idonei a far venir meno l’illiceità del falso posto in essere dal deferito. La sottoscrizione di un verbale attestante fatti non avvenuti come descritto nel verbale rappresenta, infatti, una condotta ingiustificabile a prescindere dall’effettiva rilevanza dei fatti ivi indicati. Parimenti la collaborazione del deferito può assumere rilievo ai fini della riduzione o commutazione della sanzione, ma non può in alcun modo far venir meno l’illiceità del falso.

Non sono condivisibili poi le difese del deferito secondo le quali il falso de quo non sarebbe sussumibile nelle fattispecie tipizzate dall’art. 31 del CGS.

La norma prevede, infatti, una fattispecie aperta, in base alla quale costituisce illecito amministrativo “ il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali”, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla necessità che le condotte siano tese ad ostacolare l’esercizio di poteri ispettivi e di vigilanza da parte degli Organi Federali.

Nel caso di specie invero non è contestato (né contestabile) che il verbale sottoscritto dal sig. Riccardo Franceschini contenga informazioni mendaci. Né si può sostenere che tale verbale sia irrilevante per l’ordinamento federale. Da un lato, infatti, nella predetta riunione è stato nominato il Presidente, rappresentante legale, dell’ASD affiliata alla FIGC. Da un altro lato, come espressamente ammesso con la memoria, il verbale è stato trasmesso agli organi federali per l’accreditamento e l’iscrizione al campionato di Eccellenza.

Fondata è anche la seconda condotta contestata al sig. Riccardo Franceschini. Del resto, il cumulo dei due incarichi, ammessa dallo stesso deferito, risulta per tabulas.

Né si possono condividere le considerazioni del deferito in ordine all’asserita inattività di fatto dell’ASD Academy Secondigliano, che in data 20 luglio e 23 settembre 2021 ha rilasciato liberatorie dei confronti di propri tesserati. Del resto, anche a prescindere dalla circostanza che lo stesso deferito ha posto in essere atti nella qualità di legale rappresentante dell’ASD Academy Secondigliano, la necessità delle liberatorie e la sussistenza di tesseramenti dimostrano che l’Associazione era ancora attiva ed esistente.

L’asserita mancanza di consapevolezza in ordine all’effettiva esistenza di un divieto di cumulo di cariche in società come contestato, espressamente previsto all’art. 21, comma 4, delle NOIF, è irrilevante, non potendo essere ammessa la mancata conoscenza delle Norme Organizzative Interne della FIGC da parte di un tesserato, tanto più se dirigente di una società affiliata.

Il Tribunale ritiene, invece, che il sig. Riccardo Franceschini debba essere prosciolto, in relazione alla terza contestazione, di asserita violazione degli artt. 4, comma 1, e 34 CGS. A prescindere infatti dall’effettiva estensione del c.d. vincolo di giustizia, nel caso di specie il deferito aveva, in qualche modo, informato la FIGC della propria intenzione di impugnare le delibere assembleari con le quali era stata revocata la propria nomina a Presidente dell’ASD FC Giugliano 1928.

Del resto, la Segreteria Federale FIGC aveva comunicato al sig. Franceschini che “ gli eventuali contenziosi che insorgono tra i soci delle Associazioni affiliate alla FIGC, in assenza di definizione amichevole tra le parti, devono essere risolti nelle competenti sedi giudiziarie. Non rientra infatti nelle attribuzioni della Federazione pronunciarsi sulla legittimità delle assemblee delle associazioni sportive, nonché sulla validità, o meno delle delibere assunte dalle medesime assemblee”.

Alla stregua delle richiamate dichiarazioni appare evidente che la Federazione era a conoscenza dell’intenzione del sig. Riccardo Franceschini, avendo comunicato allo stesso di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie esterne all’ordinamento federale, e comunque che difetta nel sig. Franceschini lo stato soggettivo richiesto dal CGS.

Per quanto concerne la quantificazione della sanzione il Collegio ritiene di dover applicare l’art. 128 CGS, in quanto l’ammissione di responsabilità e la collaborazione che il deferito ha garantito sin dall’avvio del procedimento hanno consentito la scoperta e l’accertamento di violazioni regolamentari.

Conseguentemente si ritiene idonea l’applicazione della sanzione di due mesi e quindici giorni d’inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Riccardo Franceschini la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 28 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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