F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 182/CSA pubblicata il 1 Marzo 2022 – F.C. Internazionale Milano S.p.A. – Sig. Bastoni Alessandro
Decisione n. 182/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 181/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE I
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Vice Presidente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Leonardo Salvemini - Componente
Franco Di Mario - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 181/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal Sig. Bastoni Alessandro, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 164 del 08.02.2022; Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.02.2022, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Angelo Cappellini per la società reclamante ed il sig. BastoniAlessandro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ed il calciatore, Sig. Alessandro Bastoni, hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al suddetto calciatore dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 164 del 08.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Internazionale/Milan del 05.02.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente.”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ad una giornata di squalifica.
La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ed il calciatore ritengono la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo del tutto sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dal tesserato, nella circostanza per cui è causa.
Infatti, secondo la tesi difensiva, la refertazione da parte dell’Assistente non sarebbe del tutto conforme a quanto effettivamente accaduto.
La società reclamante sostiene che l’espressione realmente proferita dal Sig. Bastoni nei confronti dell’Assistente, non sarebbe stata “fate schifo, fate schifo”, ma bensì, “E’ colpa vostra, avete fatto schifo”.
I video allegati al ricorso introduttivo confermerebbero questa circostanza.
Questo peraltro non significherebbe che l’espressione utilizzata dal Sig. Bastoni perda del tutto rilevanza disciplinare, ma sarebbe meno grave rispetto a quella indicata nel rapporto di gara.
Inoltre, prosegue la tesi difensiva, l’espressione usata dal calciatore non avrebbe carattere ingiurioso, perché non sarebbe idonea a ledere onore, decoro e dignità della persona offesa.
L’espressione, sempre a detta della difesa dei reclamanti, dovrebbe qualificarsi come irrispettosa od irriguardosa e quindi punibile con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 febbraio 2022, è comparso per le parti reclamanti l’Avv. Angelo Cappellini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Ha presenziato alla riunione anche il Sig. Alessandro Bastoni il quale, dopo aver dato la sua versione dei fatti, si è scusato per il comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La Corte, preliminarmente, evidenzia che i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., fanno “piena prova” circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.
Per quanto riguarda invece l’acquisizione agli atti del giudizio dei video depositati dalla difesa dei reclamanti, preme rilevare che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, ma il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.
Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del contenuto del referto arbitrale ed in particolare delle osservazioni dell’assistente 1, Sig. Ciro Carbone, che godono di fede privilegiata, ex art. 61, comma 1, C.G.S., la condotta tenuta nella circostanza dall’odierno reclamante, deve essere qualificata come condotta ingiuriosa e come tale sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.
Infatti, le reiterate espressioni, così come riportate nel referto di gara, proferite dal Sig. Alessandro Bastoni, all’indirizzo degli ufficiali di gara, “fate schifo, fate schifo”, hanno valenza sicuramente ingiuriosa perché offendono il nome, l’onore e il decoro delle persone alle quali sono rivolte.
Le stesse espressioni che il Sig. Bastoni ha ammesso di aver proferito nei confronti degli ufficiali di gara, “E’ colpa vostra, avete fatto schifo”, sono ugualmente offensive ed ingiuriose del prestigio e della dignità personale dei destinatari e quindi idonee ha configurare la violazione del sopra richiamato art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S..
Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua ed in linea con i precedenti giurisprudenziali di questo organo giudicante.
L’appello proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore, Sig.
Alessandro Bastoni, deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Daniele Cantini Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce