F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 184/CSA pubblicata il 2 Marzo 2022 – F.C. Sanremese Calcio S.r.l.

Decisione n. 184/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 178/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente 

Andrea Galli - Componente (relatore) 

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 178/CSA/2021-2022, proposto dalla società Sanremese Calcio S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale

LND, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.02.2022, l’Avv. Andrea Galli, sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Sanremese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 46 del 09.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone A, del 6/2/2022, Sanremese – Pontdonnaz Hone Arnad Evancon.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla Sanremese la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 e di 1 gara a porte chiuse, “Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni triviali e implicanti discriminazione per motivi di razza, all'indirizzo del Direttore di gara”.

La Sanremese si è affidata a tre motivi di reclamo:

1. NON ATTENDIBILITÀ DEL REFERTO

L'Arbitro al termine della gara avrebbe riferito di non aver udito le espressioni incriminate, che sarebbero state percepite solo dal 2° Assistente, pur avendole refertate nello stesso tenore.

2. SULLA VALUTAZIONE DELL’IMPIANTO PROBATORIO, SULLA TIPOLOGIA DI CONTESTAZIONE, SULLA CARENZA ELEMENTO OGGETTIVO PER LA CONTESTAZIONE

La Società ha dedotto l’insussistenza di elementi per la configurabilità della discriminazione razziale come definita dalla giurisprudenza sportiva successivamente al Consiglio Federale del 16.10.2013, che, recependo l’art. 14 del Regolamento Disciplina UEFA, ha individuato una nuova soglia di effettività finalizzata a comprendere quando una determinata condotta possa rivestire o meno margini sanzionatori, dando rilevanza al concetto della effettiva dimensione del fenomeno, con criteri di punibilità connessi all’effettività del comportamento al di sotto dei quali non può esservi sanzione. Ne consegue, secondo la reclamante, che, affinché vi sia punibilità, risulta necessario che a udire l’offesa sia stata la vittima (nel caso di specie l'Arbitro, che, a detta della Sanremese, non avrebbe sentito le espressioni refertate) e/o che le offese abbiano raggiunto una significativa conseguenza per dimensione e percezione reale del fenomeno. 

3. QUANTUM DELLA SANZIONE.

La reclamante ha dedotto l’eccessività della sanzione invocando precedenti casi analoghi.  La Sanremese ha concluso chiedendo la revoca del Comunicato Ufficiale nella parte in cui il Giudice Sportivo ha inteso sanzionare d’ufficio la reclamante e/o, in subordine, il ridimensionamento della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 febbraio 2022 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo quanto refertato dall’Arbitro, che “Per tutta la durata della partita un gruppo di tifosi della Sanremese mi urlava ad alta voce insulti razzisti quali 'Negro di merda', 'Sei nero come la merda', 'Tornatene in Africa a mangiare le banane' e 'Non ce ne fotte un cazzo della multa, negro bastardo”; l’Assistente dell'Arbitro n.2, ha così riferito: “Per tutta la durata della partita un gruppo di tifosi della Sanremese urlava contro l'arbitro pronunciando Insulti razzisti quali 'Negro di merda', 'Sei nero come la merda', 'Tomatene In Africa a mangiare le banane' e 'Non ce ne fotte un cazzo della multa, negro bastardo”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato di aver udito distintamente le frasi da lui refertate, specificando, in particolare, che, a partire dal 15° del 1° tempo, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore, dapprima uno spettatore, poi un gruppo di persone costituito da più di 10 unità, ubicate sugli spalti riservati alla Sanremese, per tutta la durata della gara ha proferito le espressioni refertate, peraltro udite anche dal 1° assistente, aggiungendo che al termine dell’incontro il Direttore di Gara è stato ulteriormente apostrofato dal pubblico con la frase “arbitro bianco di merda”.

Tali risultanze, in primo luogo, smentiscono la versione della reclamante nella parte in cui ha dedotto che l’Arbitro non avrebbe percepito le frasi da lui refertate.

Sotto il profilo sanzionatorio, occorre osservare che l’art. 28, comma 4, del C.G.S., stabilisce che nell’ipotesi di prima violazione, in caso di “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione”, è prevista l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), ossia l’“obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”. Tuttavia, secondo il medesimo comma 4 dell’art.28, “Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m)”.

Nel caso che ci occupa, deve osservarsi come le espressioni riportate nei documenti ufficiali di gara risultino indiscutibilmente rilevanti sotto il profilo della percezione e della dimensione reale del fenomeno, essendo state percepite sia dagli Assistenti arbitrali che dal diretto destinatario delle stesse, ovvero l'Arbitro. Nei referti, pertanto, emergono con tutta evidenza i requisiti della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso.

Dette frasi, inoltre, si rivelano particolarmente volgari, triviali e disgustose, oltre che diversificate nel loro tenore letterale e sono state ripetute per tutta la durata della gara. 

Tali circostanze giustificano l’irrogazione di una sanzione più grave rispetto a quella base. Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integri e perfezioni tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo.

Ne consegue che la sanzione da costui inflitta è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                                 Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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