FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 177/AA del 21/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CALANDRA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea CALANDRA avente ad oggetto la seguente condotta: ANDREA CALANDRA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. GSO Castello Città di Cantù, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con la A.S.D. GSO Castello Città di Cantù in regione del quale tale società si impegnava a corrispondergli un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività di calciatore, sia per avere firmato per accettazione una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava nei suoi confronti a trovargli un impiego entro e non oltre il gennaio 2020 nell’azienda del presidente Giovanni Bettio, o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CALANDRA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CALANDRA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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