FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 190/AA del 28/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -DI ANTONIO POL D TORRESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 252 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Filippo DI ANTONIO e della società POL. D. TORRESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
FILIPPO DI ANTONIO, all’epoca dei fatti copresidente dotato di poteri di rappresentanza della Pol. D. Torrese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della gara Torrese - Casalbordino disputata in data 19.9.2021, valevole per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo per la stagione sportiva 2021 – 2022, alla quale ebbe ad assistere dagli spalti dell’impianto sportivo nel quale si è disputato l’incontro, tenuto un comportamento antisportivo e potenzialmente idoneo a provocare episodi di violenza, ed in particolare: i) si è posizionato in piedi, per giunta agitando reiteratamente le braccia e le mani, davanti ad una telecamera dell’emittente televisiva Laqtv, titolare in sinergia con l’emittente Rete8 dei diritti televisivi per la trasmissione delle gare del campionato di eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo, in modo tale da ostacolare ed impedire all’operatore Tv addetto la ripresa televisiva della gara in parola; ii) durante lo svolgimento della stessa gara, inoltre, rivolgendosi sempre verso la telecamera in uso all’emittente televisiva Laqtv, ha posto in essere gesti consistiti nell’alzare il dito medio della mano e nell’alzare indice e mignolo della stessa mano verso l’alto;
POL. D. TORRESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio copresidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Filippo DI ANTONIO, così come specificata nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giandomenico RONDOLONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. TORRESE, e dal Sig. Filippo DI ANTONIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo DI ANTONIO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. TORRESE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
