F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 107/TFN – SD del 04 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5604/92pf21-22/GR/GC/am del 2 febbraio 2022 nei confronti di Andrea Tetti e della società ASD SPQV Velletri Calcio – Reg. Prot. 100/TFN-SD

Decisione/0107/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0100/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente;

Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente;

Marco Sepe – Componente (Relatore);

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5604/92pf21-22/GR/GC/am del 2 febbraio 2022 nei confronti di Andrea Tetti e della società ASD SPQV Velletri Calcio, la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con atto del 02 Febbraio 2022, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il sig. Andrea Tetti, all’epoca dei fatti Presidente della ASD SPQV Velletri Calcio, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 38 NOIF per avere il Tetti, nella qualità di Presidente della società ASD SPQV Velletri calcio, consentito al sig. Vincenzo Onorato (allenatore Uefa B cod. 103.846), nel corso della stagione sportiva 20.21, di svolgere funzioni tecniche all’interno della società in assenza di tesseramento; nonché la Società ASD SPQV Velletri Calcio ex art. 6, comma 1, per responsabilità diretta.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento sono stati espletati numerosi atti di indagine ed acquisiti documenti, tra cui una scrittura privata tra le parti.

Sono state inoltre effettuate le audizioni dei sigg.ri: Andrea Tetti, Luca Bastianelli, Edoardo Felici, Gabriele Bonanni, Roberto Carbone, Pasquale Savastano, Massimiliano D’Ariano, Vincenzo Onorato e Luigi Antetomaso

La Procura Federale, provveduto ad archiviare le posizioni di taluni altri indagati, ha raggiunto accordo ex art. 126 CGS con il Sig. Onorato e con il Sig. Luigi Antetomaso; conseguentemente, ha deferito il sig. Andrea Tetti e la Società ASD SPQV Velletri Calcio.

La fase predibattimentale

L’avvocato Eduardo Chiacchio ha fatto pervenire memoria difensiva nell’interesse della Società ASD SPQV Velletri Calcio.

Il dibattimento

All’udienza celebratasi il giorno 22 febbraio 2022 sono comparsi l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Andrea Tetti e della società ASD SPQV Velletri Calcio. Preliminarmente il Presidente ha chiesto alle parti di argomentare in merito alla competenza del Tribunale Federale Nazionale nel presente procedimento, con riferimento a quella del Tribunale Federale Territoriale. L’avvocato Eduardo Chiacchio, in rappresentanza delle parti deferite, ha sollevato eccezione di incompetenza del Tribunale Federale Nazionale. L’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, ha invece insistito per la competenza del Tribunale Federale Nazionale, sul presupposto che il procedimento riguardasse anche la posizione del tecnico sig. Onorato.

I motivi della decisione

Il Tribunale ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza per materia.

Premesso che la competenza del Tribunale Federale (sia esso Nazionale che Territoriale) si radica nel momento in cui viene esercitata l’azione disciplinare con l’atto di deferimento, come previsto dall’art. 125 CGS, nel presente procedimento l’atto di deferimento ha riguardato il solo sig. Andrea Tetti (oltreché la società), avendo il tecnico sig. Onorato raggiunto accordo ex 126 CGS, quindi prima di quell’atto. Consegue a ciò che il presente procedimento non riguarda ab origine il tecnico, la valutazione della posizione del quale avrebbe radicato la competenza di questo Tribunale.

Il presente procedimento vede deferito il solo sig. Tetti, quale Presidente di una società dilettantistica che disputava, all’epoca dei fatti, campionato organizzato dal Comitato Regionale Lazio.

Trattandosi, dunque, di procedimento instaurato in relazione ad un campionato di livello territoriale, la competenza spetta, ex art. 92, comma 1 lett. a), al Tribunale Federale Territoriale, nella specie presso il CR Lazio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – LND, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco Sepe                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 4 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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