F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 189/CSA pubblicata il 4 Marzo 2022 – Sig. Baldini Francesco
Decisione n. 189/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 175/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Carlo Buonauro – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 175/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Baldini Francesco in data
09.02.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 194/DIV del 08.02.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.02.2022, il dr. Carlo Buonauro ed udito il Sig. Baldini Francesco; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Baldini Francesco, allenatore della società CALCIO CATANIA S.P.A, formula reclamo avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 194/DIV dell' 8 Febbraio 2022, in relazione alla gara TURRIS-CATANIA del 6 Febbraio 2022, Campionato Lega Pro 2021/2022, con cui gli è stata inflitta la sanzione della “SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE” così motivata: “per avere, al 49°minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell'area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria.
Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l'autore della condotta, l'allenatore BALDINI non ha fornito alcuna informazione al riguardo. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare gravità della condotta posta in essere (r. IV ufficiale, supplemento IV ufficiale).”.
Con il proposto reclamo, la società - articolando un unico, complessivo motivo di gravame incentrato sulla “non ravvisabilità dell'addebito ascritto al Baldini in quanto non è stata a lui posta la domanda su chi fosse stato l'autore del lancio del pallone - eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure al sig. Francesco Baldini - in ogni caso impossibilità della percezione da parte del tecnico etneo dell'autore del lancio del pallone in campo, considerati lo stato di confusione e tensione caratterizzanti un momento tanto concitato come quello di un fine match teso ed in bilico fino all'ultimo minuto di recupero di gioco” - ne chiede l’annullamento o la riduzione con adeguato ridimensionamento nella maniera ritenuta più equa e giusta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 febbraio 2022, è comparso la reclamante, l’allenatore Francesco Baldini, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere in parte accolto, in relazione alla domanda subordinata di riduzione dell’impugnata sanzione, per le ragioni che seguono.
In relazione alla doglianza formulata, dagli atti del giudizio – solo parzialmente contestati nella loro dimensione fattuale, con riferimento al cd. supplemento di referto - emerge che le condotte contestate discendono, da un lato, dal (pacifico) rilievo storico per cui al 49°minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell'area tecnica di pertinenza della squadra ospite, ha lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria; dall’altro lato, nella (contestata) circostanza, emersa documentalmente in seguito all’istruttoria di prime cure, che l’odierno sanzionato, richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l'autore della condotta, non ha fornito alcuna informazione al riguardo.
Orbene, rispetto alla prima circostanza (oggettiva) non pare contestabile la gravità dei fatti e la loro portata lesiva del regolare sviluppo del gioco, anche in considerazione del contesto di riferimento.
Deve, nondimeno, osservarsi che, sul piano soggettivo, l’omessa e certa individuazione dell’autore della condotta de qua ed il correlato e riconosciuto ruolo di “responsabile della panchina” dell’odierno reclamante comportano - in ordine al quantum della sanzione ed al connesso, complessivo parametro dosimetrico - la maggiore adeguatezza di una squalifica a due giornate effettive, peraltro già scontate secondo quanto dallo stesso riferito.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere parzialmente accolto nei sensi in motivazione.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara peraltro già scontate.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce