FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 196/AA del 07/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARTINI TERRENI VENTRE G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 226 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Christian MARTINI, Ferdinando TERRENI, Simone VENTRE e della società G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Christian MARTINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Bellaria Cappuccini A.S.D., in violazione dell’ art. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al sig. Simone Ventre di partecipare, in qualità di calciatore nelle file della squadra schierata dalla società dallo stesso rappresentata, alla gara GS Bellaria Cappuccini ASD - A.S.D. Castelfranco Calcio del 19.9.2021, valevole per la Coppa Toscana – 2^ Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica di cui al provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 21 dell’1.10.2020 del Comitato Regionale Toscana della LND;

Ferdinando TERRENI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S. Bellaria Cappuccini A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto la distinta della società GS Bellaria Cappuccini ASD consegnata all’arbitro in occasione della gara GS Bellaria Cappuccini ASD - A.S.D. Castelfranco Calcio del 19.9.2021 valevole per la Coppa Toscana – 2^ Categoria, nella quale è inserito il nominativo del sig. Simone Ventre, attestando così in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore all’incontro appena indicato nonostante lo stesso dovesse scontare la squalifica di cui al provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 21 dell’1.10.2020 del Comitato Regionale Toscana della LND; Simone VENTRE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la G.S. Bellaria Cappuccini A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato, in qualità di calciatore nelle file della squadra schierata dalla propria società di appartenenza, alla gara GS Bellaria Cappuccini ASD - A.S.D. Castelfranco Calcio del 19.9.2021 valevole per la Coppa Toscana – 2^ Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica di cui al provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 21 dell’1.10.2020 del Comitato Regionale Toscana della LND;

G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Christian MARTINI in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D., Ferdinando TERRENI e Simone VENTRE,

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Christian MARTINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ferdinando TERRENI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Simone VENTRE, di punti 1 (uno) di penalizzazione e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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