C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 20/02/2019 – Delibera – RECLAMO n.42 della Società A.S.D. SAN ROBERTO FIUMARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 31.01.2019 (squalifica del calciatore CAMBARERI Vincenzo fino al 13.04.2019).

RECLAMO n.42 della Società A.S.D. SAN ROBERTO FIUMARA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 31.01.2019 (squalifica del calciatore CAMBARERI Vincenzo fino al 13.04.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante rappresentata dall’avv. Francesco Giorgio Arena; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara A.S.D. San Roberto-Fiumara - Pol. Propellaro 1919 Soccer Lab del 27/01/2019 risulta che, al termine della gara, il calciatore Cambareri Vincenzo (San Roberto Fiumara) proferiva minacce nei confronti del calciatore avversario Mallamo Giuseppe e in quel frangente, precisa il direttore di gara, “lo scontro fisico veniva evitato dai dirigenti delle due società”; dopodiché, il Cambareri, riuscendo “a divincolarsi da chi lo teneva per evitare il peggio”, entrava nello spogliatoio ospite, provocando un tafferuglio fra i componenti delle due società.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti in questione, ha squalificato Cambareri Vincenzo fino al 13/04/2019 (C.U. n.106 del 31/01/2019 del Comitato Regionale Calabria). La società A.S.D. San Roberto Fiumara ricorre avverso il provvedimento in questione, chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, la riduzione, sulla base di una rappresentazione dei fatti del tutto differente rispetto a quella effettuata dall’arbitro nel referto. La reclamante, infatti, sostiene che il proprio calciatore avrebbe tenuto nei confronti del calciatore avversario, nel corso della gara, “un comportamento nervoso, spigoloso caratterizzato da continui battibecchi” che, tuttavia, non avrebbe avuto alcun seguito al termine della gara. Pertanto, a detta della reclamante, “nessun tafferuglio all’interno degli spogliatoi della squadra ospite scaturente da una tentata aggressione o minaccia per come addebitata al Cambareri Vincenzo si è verificata al termine della gara”, tenuto conto, peraltro, che il proprio calciatore al termine dell’incontro “non era nemmeno all’interno degli spogliatoi atteso che si era intrattenuto sul terreno di gioco”. Va rilevato in questa sede che il rapporto dell’arbitro, fonte di prova assoluta e privilegiata, riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non presentando profili di attaccabilità, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio. Pertanto, la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante non merita pregio, essendo del tutto diversa rispetto a quella effettuata nel referto dall’arbitro, il quale, essendo istituzionalmente super partes, non può essere portatore di un interesse volto ad alterare o distorcere la verità, come ribadito in più occasioni della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito. In merito alla congruità della sanzione irrogata in primo grado al calciatore Cambareri Vincenzo, questo Collegio ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della stessa fino al 10/03/2019, in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti al suddetto atleta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CAMBARERI Vincenzo fino al 10 MARZO 2019; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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