C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 20/02/2019 – Delibera – RECLAMO n.43 del Sig. LA FACE Filippo (Soc.A.S.D. Bocale Calcio ADMO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 31.01.2019 (squalifica fino al 30.6.2019).
RECLAMO n.43 del Sig. LA FACE Filippo (Soc.A.S.D. Bocale Calcio ADMO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 31.01.2019 (squalifica fino al 30.6.2019).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante rappresentato dall’Avv. Piero Perri; RILEVA In primo grado il Giudice Sportivo irrogava la sanzione in epigrafe in quanto il La Face a fine gara colpiva con uno schiaffo l’allenatore della squadra avversaria. Il La Face, pur confermando l’episodio, ne ridimensiona la gravità affermando che il comportamento si sarebbe concretizzato in una manata, tra l’altro schivata. In merito quindi all’entità della sanzione chiede un sensibile riduzione della stessa al fine di adeguarla alla reale entità dei fatti contestati e alla giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Calabria. Il rapporto dell’arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata. La sanzione tuttavia, in parziale accoglimento della tesi del reclamante, appare da riformare riducendola a tutto il 15.04.2019 adeguandola alla effettiva gravità dei fatti contestati. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al Sig. LA FACE Filippo a tutto il 15 APRILE 2019 e dispone restituirsi la tassa.
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