C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 20/02/2019 – Delibera – RECLAMO n.45 della Società A.S.D. MAGISANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 CZ del 7.02.2019 (squalifica dei calciatori DANIZIO Carmine e MINOLITI Lorenzo per TRE gare effettive).

RECLAMO n.45 della Società A.S.D. MAGISANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 CZ del 7.02.2019 (squalifica dei calciatori DANIZIO Carmine e MINOLITI Lorenzo per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara A.S.D. Magisano – A.S.D. Atletico Sellia Marina del 03/02/2019 risulta che, al termine della gara, si verificava una rissa che coinvolgeva calciatori di entrambe le società, fra i quali il direttore di gara individuava Danizio Carmine e Minoliti Lorenzo, entrambi del Magisano, che colpivano con calci e pugni il calciatore avversario con la maglietta n.12 (Astorino Davide). Il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato entrambi i calciatori in questione per n.3 gare effettive (C.U. n.30CZ del 07/02/2019 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). La società A.S.D. Magisano propone reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo che il direttore di gara abbia esagerato nella descrizione della rissa, “considerando che il tutto è durato circa dieci secondi”, e chiede la riduzione delle squalifiche, evidenziando che i calciatori in questione “non hanno mai avuto atteggiamenti scorretti nel corso della loro carriera e non hanno mai subito espulsioni”. Il rapporto dell’arbitro riporta i fatti accaduti in maniera puntuale e pertanto gli stessi non possono essere messi in dubbio, tenuto conto peraltro che le confutazioni della reclamante appaiono del tutto generiche nelle argomentazioni. In merito alla congruità delle sanzioni, questo Collegio ritiene che le stesse vadano confermate, ritenendole congrue ed adeguate ai fatti ascrittigli; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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