C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 20/02/2019 – Delibera – RECLAMO n.47 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.113 del 14.02.2019 (squalifica calciatori ROMAGNUOLO Davide e CURCIO Francesco per CINQUE giornate effettive di gara, EL AOUDI Radouane per DUE giornate effettive di gara, ammenda di € 150,00).
RECLAMO n.47 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.113 del 14.02.2019 (squalifica calciatori ROMAGNUOLO Davide e CURCIO Francesco per CINQUE giornate effettive di gara, EL AOUDI Radouane per DUE giornate effettive di gara, ammenda di € 150,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; sentito il dirigente delegato della Società reclamante; RILEVA le sanzioni in epigrafe venivano irrogate in prime cure per avere, il Romagnuolo ed il Curcio tenuto un comportamento offensivo e minaccioso e di protesta violenta nei confronti del Direttore di gara. La reclamante nega che gli episodi contestati abbaiano avuto luogo in quanto si sarebbero concretizzati al più in una protesta a decisioni avverse dell’arbitro e chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni. A tal fine allega video comprovante la tesi esposta. In via preliminare va rappresentato che il video prodotto non può essere acquisito agli atti in quanto l’art. 35 C.G.S. ammette, per la L.N.D., tale mezzo di prova solo quando voglia provarsi che un tesserato non ha commesso un fatto di condotta violenta o non ha usato espressione blasfema sanzionata dall’arbitro, fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa. Si aggiunga che il video non offre piena garanzia tecnica e documentale. Nessuna censura può essere mossa al rapporto dell’arbitro che riporta gli addebiti ai due calciatori in maniera puntuale e circostanziata e priva di vizi logici. Inoltre nella seduta odierna l’arbitro ha confermato quanto asserito nel rapporto non palesando alcun dubbio nella ricostruzione dei fatti contestati. Atteso che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, i fatti di cui si discute devono essere attribuiti senza alcun dubbio ai calciatori già sanzionati. In via preliminare si rappresenta che la squalifica irrogata a El Aoudi non può essere impugnata ai sensi dell’art. 45 comma 3 a) così come l’ammenda (comma 3 d) In merito alle restanti sanzioni appare opportuno ridurle a quattro giornate di gara. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna l’ammenda e la squalifica irrogata al calciatore EL AOUDI Radouane; riduce la squalifica dei calciatori ROMAGNUOLO Davide e CURCIO Francesco a QUATTRO giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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