C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 27/02/2019 – Delibera – RECLAMO n. 48 della Società POL. D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 109 del 07.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara di 1^Categoria Propellaro1919 Soccer Lab – Saint Michel del 20.01.2019 per posizione irregolare calciatore Praticò Gaudenzio nato il 21.04.1997, qualifica del calciatore PRATICO’ Gaudenzio per UNA gara).
RECLAMO n. 48 della Società POL. D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 109 del 07.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara di 1^Categoria Propellaro1919 Soccer Lab – Saint Michel del 20.01.2019 per posizione irregolare calciatore Praticò Gaudenzio nato il 21.04.1997, qualifica del calciatore PRATICO’ Gaudenzio per UNA gara).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della Società reclamante; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Saint Michel chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara giocata il 20/01/2019 con il punteggio di 0-3, per avere nelle fila di quest'ultima fatto partecipare il giocatore Praticò Gaudenzio nato il 21/04/1997, non avente titolo in quanto non tesserato; accertato che dagli atti in possesso presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria il suddetto calciatore risultava tesserato solo in data 24/01/2019, deliberava di infliggere alla società Pro Pellaro 1919 Soccer Lab la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché di infliggere al calciatore Praticò Gaudenzio nato il 21.04.1997 la squalifica per una gara. La Pol.D. Propellaro Soccer Lab promuove ricorso avverso la decisione sopra riportata affermando che per mero errore di battitura del codice fiscale, nel mese di agosto 2018, veniva tesserato un omonimo Praticò Gaudenzio nato il 20.08.1962, e chiedeva, pertanto, trattandosi di errore materiale commesso in buona fede, il rigetto del ricorso avanzato dalla società Saint Michel e la conferma del risultato acquisito sul campo.
Questa Corte ritiene che il reclamo proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. È assolutamente irrilevante la circostanza che il tesseramento sia avvenuto indicando la corretta residenza del calciatore Praticò Gaudenzio nato il 1997, in quanto i dati scriminanti ed identificativi del calciatore che la società va a tesserare sono quelli propriamente anagrafici (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale). È innegabile e pacifico che negli atti dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Calabria risulta tesserato per la società reclamante il calciatore Praticò Gaudenzio nato il 20.08.1962, con il relativo codice fiscale. Né può assumere valore dirimente della vicenda la buona fede della società, presunta fino a prova contraria, che non può essere invocata al fine di giustificare la violazione di una norma di carattere imperativo quale quella riguardante il tesseramento dei calciatori. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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