C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 122 del 06/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.56 della Società A.S.D. AUSONIA SUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 21.02.2019 (squalifica CORMACI Vincenzo fino al 22.02.2020 in qualità di capitano in luogo dell’autore materiale dell’atto di protesta violenza verso il direttore di gara non identificato – La sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

RECLAMO n.56 della Società A.S.D. AUSONIA SUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 21.02.2019 (squalifica CORMACI Vincenzo fino al 22.02.2020 in qualità di capitano in luogo dell’autore materiale dell’atto di protesta violenza verso il direttore di gara non identificato - La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino al 22/2/2020 al capitano della società ASD Ausonia Sub, ai sensi dell'art.3 comma 2, CGS, non avendo potuto individuare l'effettivo responsabile del gesto violento nei confronti dell'arbitro; preso atto che con il reclamo in epigrafe la società ha comunicato che a commettere il gesto è stato il calciatore Giovanni Cipriani; P.Q.M. revoca la squalifica a carico del calciatore CORMARCI Vincenzo; revoca per effetto la misura amministrativa ex art.16 comma 4bis del C.G.S.; rimette gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per i provvedimenti di competenza a carico di CIPRIANI Giovanni; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it