C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 122 del 06/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.58 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 28.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Reggio Football Club – Xenium del 26.02.2019 – Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5 – Play Off – per posizione irregolare calciatore Marino Giuseppe n.08.12.2001, inibizione dirigente LABATE Cristofaro fino al 27.03.2019, squalifica calciatore MARINO Giuseppe per UNA gara effettiva).

 

RECLAMO n.58 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 28.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Reggio Football Club – Xenium del 26.02.2019 - Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5 – Play Off - per posizione irregolare calciatore Marino Giuseppe n.08.12.2001, inibizione dirigente LABATE Cristofaro fino al 27.03.2019, squalifica calciatore MARINO Giuseppe per UNA gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; lette le controdeduzioni presentate dalla controparte; RILEVA “Il Giudice Sportivo Territoriale: letti gli atti ufficiali della gara Reggio Football Club – Xenium del 26.02.2019 dai quali risultava che il calciatore Marino Giuseppe nato l’08.12.2001 della Società Reggio FC veniva sanzionato dall’arbitro con il provvedimento di ammonizione; rilevato che all’atto della registrazione della sanzione a carico del Marino Giuseppe accertava d’ufficio che lo stesso non risultava tesserato per la Società Reggio FC; infliggeva alla Società Reggio FC la punizione sportiva della perdita della gara, al Signor Labate Cristofaro l’inibizione fino al 23.03.2019, quale firmatario della distinta di gara, e al calciatore Marino Giuseppe la squalifica per una gara effettiva.” Tanto premesso, la Società Reggio FC ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte anche ai suoi tesserati sostenendo sostanzialmente che in data 10.01.2019, con mail, rendeva edotto l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale che il calciatore Marino Giuseppe, nato l’08.12.2001, per il quale si chiedeva il tesseramento, era orfano di madre e che quindi, in quanto minore, la richiesta veniva firmata solamente dal padre. Non avendo avuto risposta, inseriva il Marino Giuseppe nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara in esame. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della delibera ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo. Agli atti dell’Ufficio Tesseramento del CR Calabria la richiamata mail non risulta pervenuta; pur tuttavia l’invio di una richiesta di tesseramento tramite mail ordinaria non è prevista a partire da questa stagione sportiva dalla vigente normativa e la Società reclamante avrebbe dovuto eseguire per il tesseramento del calciatore Marino Giuseppe la procedura di dematerializzazione e invio con firma elettronica. Considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congura ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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