C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 13/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.44 della Società S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.45 S.G.S. del 31.01.2019 (squalifica calciatori IACOVINO Franco e MANICA Luigi fino al 30.1.2020, ammenda di € 200,00, omologazione risultato della gara Campionato Under 17 Real Neto – La Sportiva Cariatese del 26.1.2019).

RECLAMO n.44 della Società S.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.45 S.G.S. del 31.01.2019 (squalifica calciatori IACOVINO Franco e MANICA Luigi fino al 30.1.2020, ammenda di € 200,00, omologazione risultato della gara Campionato Under 17 Real Neto – La Sportiva Cariatese del 26.1.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il Presidente della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA le sanzioni in epigrafe venivano irrogate in prime cure per avere, a fine gara, i calciatori Iacovino Franco e Manica Luigi aggredito un calciatore avversario unitamente a propri compagni, facendolo cadere a terra e colpendolo con calci e pugni insieme agli altri. La reclamante nega che gli episodi contestati abbiano avuto luogo e chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni e la ripetizione della gara Real Neto - La Sportiva Cariatese del 26.1.2019. Alla seduta del 18 febbraio 2019 veniva disposta la convocazione dell’arbitro a chiarimenti. Nessuna censura può essere mossa al rapporto dell’arbitro che riporta gli eventi in maniera puntuale e circostanziata. Nella seduta dell’11 marzo 2019, l’arbitro si diceva certo del verificarsi dell’episodio, riportato con dovizia di particolari, e dell’identità dei due calciatori indicati.

Il reclamo in relazione alla richiesta di ripetizione della gara deve essere dichiarato inammissibile in quanto non ha adempiuto alle prescrizioni dettate in materia dal C.G.S. dall’art. 46 comma 5 che impone - nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito - di inviare copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo. Parimenti da rigettare il reclamo è nella parte in cui si impugna l’ammenda alla società La Sportiva Cariatese. La sanzione inflitta ai calciatori Iacovino e Manica può invece essere ridotta a tutto il 30.09.2019. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si chiede la ripetizione della Gara Real Neto – La Sportiva Cariatese; in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica ai calciatori IACOVINO Franco e MANICA Luigi fino a tutto il 30.9.2019; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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