C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 13/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.59 della Società A.S.D. CITTA’ DI COSENZA C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 21.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Calcio a 5 “Serie C1” Città di Cosenza C5 – C.T.Maestrelli Calcio a 5 del 2.2.2019 con il punteggio di 0 – 6 per posizione irregolare del calciatore Riconosciuto Walter; squalifica per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; inibizione SGANGA Andrea fino al 20 marzo 2019; ammenda di € 100.00). E RECLAMO n.60 di RICONOSCIUTO Walter della Società A.S.D. Città di Cosenza C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 21.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Calcio a 5 “Serie C1” Città di Cosenza C5 – C.T.Maestrelli Calcio a 5 del 2.2.2019 con il punteggio di 0 – 6 per posizione irregolare del calciatore Riconosciuto Walter; squalifica per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; inibizione SGANGA Andrea fino al 20 marzo 2019; ammenda di € 100.00).
RECLAMO n.59 della Società A.S.D. CITTA’ DI COSENZA C5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 21.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Calcio a 5 “Serie C1” Città di Cosenza C5 – C.T.Maestrelli Calcio a 5 del 2.2.2019 con il punteggio di 0 - 6 per posizione irregolare del calciatore Riconosciuto Walter; squalifica per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; inibizione SGANGA Andrea fino al 20 marzo 2019; ammenda di € 100.00).
E
RECLAMO n.60 di RICONOSCIUTO Walter della Società A.S.D. Città di Cosenza C5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 21.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Calcio a 5 “Serie C1” Città di Cosenza C5 – C.T.Maestrelli Calcio a 5 del 2.2.2019 con il punteggio di 0 - 6 per posizione irregolare del calciatore Riconosciuto Walter; squalifica per UNA giornata effettiva RICONOSCIUTO Walter; inibizione SGANGA Andrea fino al 20 marzo 2019; ammenda di € 100.00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; sentiti i reclamanti rappresentati dagli avvocati Giuseppe Carratelli e Cristian Cristiano; sentita la controdeducente rappresentata dall’Avvocatessa Maria Antonietta Caracciolo; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto del reclamo con il quale la società C.T. Maestrelli C5 chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara del 2/ 2/2019 Citta di Cosenza C5 - C.T. Maestrelli Calcio A 5 con il punteggio di 0-6 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Riconosciuto Walter benché squalificato. Rilevava che quanto affermato dalla società reclamante trovava riscontro negli atti ufficiali, in quanto il giocatore suddetto non aveva titolo a prendere legittimamente parte all'incontro non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 06/12/2018; visto l'art. 17 punto 5 lettera a) del C.G.S. deliberava pertanto di infliggere alla società Città di Cosenza C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; squalificare per una giornata effettiva il giocatore Riconosciuto Walter della società Città di Cosenza C5; inibire Sganga Andrea della società Città di Cosenza C5 quale dirigente firmatario della distinta di gara fino al 20 marzo 2019; infliggere alla società Città di Cosenza C5 l'ammenda di € 100.00. La decisione veniva impugnata dalla società Città di Cosenza Calcio a 5 e dal calciatore Riconosciuto Walter. In via preliminare questo Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva. I reclamanti muovono le proprie censure con identiche argomentazioni: - il reclamo è tardivo in quanto in applicazione dell’art. 29 comma 8 lettera b) avrebbe dovuto essere preannunciato entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello di disputa della gara e la tassa e le motivazioni trasmesse entro tre giorni dalla gara; - il reclamo non è stato notificato al calciatore Riconosciuto privandolo del diritto di difesa; - il reclamo è stato recapitato alla società Città di Cosenza il 20 febbraio 2019, giorno della decisione che si impugna, privando anch’essa del diritto di difesa; - il versamento della tassa è stato effettuato in maniera irregolare;
- da ultimo, nel merito, il calciatore aveva pieno titolo a disputare la gara in quanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale aveva ridotto la squalifica, pari ad una giornata effettiva di gara ed a termine fino al 31.3.2019, a tutto il 31.1.2019. La società Maestrelli ha controdedotto affermando la tardività del reclamo in appello notificatogli oltre i sette giorni imposti dall’art. 36 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva; nel merito confuta le asserzioni di parte avversa sostenendo che la decisione di riforma citata dalla reclamante atteneva alla sanzione a tempo, in esito alla quale residuava comunque la squalifica per una giornata per l’espulsione del calciatore Riconosciuto scaturente da somma di ammonizione. In merito alla presunta irregolarità del procedimento dinanzi al giudice sportivo e la conseguente nullità della delibera, in quanto adottata in primo grado, su reclamo della società C.T. Maestrelli Calcio a 5, senza avere previamente comunicato alla reclamante la data della decisione, adempimento espressamente imposto dall’art.29, comma 8 bis, del C.G.S., per consentire agli interessati di depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, questa Corte ritiene fondata la doglianza e il reclamo meritevole di accoglimento. Difatti il comma 8 bis dell'art.29 del C.G.S., ha previsto in tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, il diritto dell'istante e di tutti i soggetti interessati che devono essere individuati dal giudice di "far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria". Il giudice sportivo non solo ha omesso tale comunicazione nei confronti di entrambe le parti, ma ha deciso il reclamo in pendenza dei termini normativamente concessi, ai sensi dall’art.38, comma 3 del C.G.S., alla società Città di Cosenza C5 per far pervenire memorie e documenti, violando pertanto l’esercizio del diritto di difesa e inficiando la regolarità del procedimento e della conseguente delibera. Tale motivo appare assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni dedotte dalle parti per cui ritiene doversi disporre la trasmissione degli atti al giudice sportivo per quanto di sua competenza; P.Q.M. in accoglimento dei reclami per come riuniti annulla la delibera impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice sportivo per quanto di sua competenza; dispone, inoltre, accreditarsi le tasse reclamo sul conto della società Città di Cosenza C5.
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