C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 13/03/2019 – Delibera – RECLAMO n.62 della Società A.Q. REAL FONDO GESU’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 CZ del 21.02.2019 (squalifica dell’allenatore CERAUDO Giuseppe fino al 30.06.2019).

RECLAMO n.62 della Società A.Q. REAL FONDO GESU’

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 CZ del 21.02.2019 (squalifica dell’allenatore CERAUDO Giuseppe fino al 30.06.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA - che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara A.Q. Real Fondo Gesù – A.S.D. Atletico Sellia Marina del 17/02/2019 risulta che: - al 17° del II tempo, l’allenatore del Real Fondo Gesù, Ceraudo Giuseppe, veniva allontanato dal terreno di gioco, essendo entrato abusivamente sul terreno di gioco a protestare nei confronti dell’arbitro; - a seguito del suddetto provvedimento, il Ceraudo spintonava il direttore di gara, minacciandolo; - a fine gara, l’allenatore in questione entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale, continuando ad insultare e spintonare il direttore di gara fino all’intervento del commissario di campo che provvedeva a calmarlo. Il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento a quanto sopra, squalificava l’allenatore Ceraudo Giuseppe fino al 30/06/2019 (cfr. C.U. n.32 CZ del 21/02/2019 della Delegazione Provinciale di Catanzaro) La società A.Q. Real Fondo Gesù contesta in toto il rapporto dell’arbitro e, rappresentando i fatti in maniera del tutto differente rispetto a quella effettuata dal direttore di gara, nega ogni addebito a carico del proprio tesserato, chiedendo, in conclusione, la riduzione della squalifica irrogata dal giudice di prime cure. Va rilevato in questa sede che il rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non presenta profili di attaccabilità, non potendo essere posti in dubbio gli accadimenti narrati in considerazione anche del fatto che le confutazioni della reclamante appaiono alquanto generiche nelle argomentazioni. In merito alla sanzione irrogata, si ritiene che la stessa debba essere confermata, ritenendola congrua ed adeguata ai fatti addebitati al Ceraudo. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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