C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 19/03/2019 – Delibera – RECLAMO n. 64 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 07.03.2019 (squalifica calciatore NOCERA Antonio per CINQUE gare effettive).

RECLAMO n. 64 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 07.03.2019 (squalifica calciatore NOCERA Antonio per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Ravagnese GBI – San Giorgio 2012 del 02.03.2019, risulta che il calciatore Antonio Nocera al 21’ del 2° tempo, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, ha spinto il direttore di gara con il petto, tenendo un comportamento offensivo e minaccioso. La società ASD San Giorgio ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta ritenendola eccessiva rispetto a quanto effettivamente accaduto sul rettangolo di gioco, e precisando che non c’è stato alcun contatto fisico tra il calciatore ed il direttore di gara. I fatti per come narrati dall’arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al calciatore Nocera. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Antonio NOCERA a QUATTRO gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante

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