C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 135 del 29/03/2019 – Delibera – RECLAMO n. 67 della Società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.03.2019 (esclusione dal Campionato Regionale di Calcio a 5 “Serie C2”).

RECLAMO n. 67 della Società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.03.2019 (esclusione dal Campionato Regionale di Calcio a 5 “Serie C2”).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la Società reclamante rappresentata dal Presidente e dall’Avvocato Loris Antonino Franzo’; OSSERVA -a) Con delibera del 20.3.2019 C.R. Calabria di cui al C.U. n.130/2019, il Giudice Sportivo Territoriale deliberava, fra l'altro, di escludere dal Campionato di Calcio a cinque serie C2 la Società Ludos Vecchia Miniera a causa dell'aggressione subita dall'arbitro al termine della gara del 16.3.2018 fra ASD Ludos Vecchia Miniera e Xenium. -b) Avverso la decisione predetta proponeva ricorso la A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera negando che i fatti siano avvenuti con la gravità descritta dal Direttore di Gara nel suo rapporto e chiedendo la riammissione della Società al Campionato di appartenenza. ***** Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. Invero, come emerge dal rapporto arbitrale, che oltre a costituire fonte privilegiata di prova è nella specie dettagliatamente descrittivo e supportato da documentazione medica che conforta la narrazione dei fatti, a fine gara (e dopo un atteggiamento costantemente intimidatorio, offensivo e minaccioso del pubblico e di alcuni dirigenti che entravano in campo pur senza averne titolo), il direttore di gara veniva violentemente aggredito e ripetutamente percosso con calci, pugni e oggetti contundenti da sostenitori e dirigenti della Società Ludos Vecchia Miniera. A causa dei colpi ricevuti in diverse parti del corpo e anche al capo, il direttore di gara era costretto prima a far intervenire un'ambulanza e poi a ricorrere a cure mediche presso il pronto soccorso di una struttura pubblica, che raggiungeva accompagnato dal padre non essendo nelle condizioni di condurre il proprio veicolo. La gravità dei fatti accertati, in cui più che le conseguenze rilevano le modalità dell’aggressione, giustifica senz'altro la sanzione di esclusione dal Campionato di Calcio a cinque serie C2 della Società Ludos Vecchia Miniera, essendo del tutto deprecabili e assolutamente inaccettabili gli atti di violenza commessi nei confronti del direttore di gara. Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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