C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 137 del 02/04/2019 – Delibera – RECLAMO n.72 della Società A.S.D. FILANDARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 21.03.2019 ( ammenda € 50,00, squalifica calciatore GUERRERA Alessandro per CINQUE gare effettive, calciatore ARTUSA Francesco per QUATTRO gare effettive, calciatore CALABRIA Cristian per QUATTRO gare effettive; squalifica ARTUSA Luciano assistente di parte fino al 30/06/2019). e RECLAMO n. 73 della Società A.S.D. REAL CAPO VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 21.03.2019 (punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0 – 3 della gara Real Capo Vaticano – Filandari del 16.3.2019 Campionato di 3^Categoria; disputa di due gare interne a porte chiuse, ammenda di € 150,00, squalifica calciatore GODANO Morris per SEI gare effettive, calciatore GODANO Carmine per QUATTRO gare effettive, calciatore ROMBOLÀ Paolo per QUATTRO gare effettive, calciatore STAROPOLI Giuseppe per QUATTRO gare effettive, inibizione NATOLI Martin dirigente accompagnatore ufficiale fino al 30/06/2019).
RECLAMO n.72 della Società A.S.D. FILANDARI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 21.03.2019 ( ammenda € 50,00, squalifica calciatore GUERRERA Alessandro per CINQUE gare effettive, calciatore ARTUSA Francesco per QUATTRO gare effettive, calciatore CALABRIA Cristian per QUATTRO gare effettive; squalifica ARTUSA Luciano assistente di parte fino al 30/06/2019).
e
RECLAMO n. 73 della Società A.S.D. REAL CAPO VATICANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 21.03.2019 (punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0 - 3 della gara Real Capo Vaticano – Filandari del 16.3.2019 Campionato di 3^Categoria; disputa di due gare interne a porte chiuse, ammenda di € 150,00, squalifica calciatore GODANO Morris per SEI gare effettive, calciatore GODANO Carmine per QUATTRO gare effettive, calciatore ROMBOLÀ Paolo per QUATTRO gare effettive, calciatore STAROPOLI Giuseppe per QUATTRO gare effettive, inibizione NATOLI Martin dirigente accompagnatore ufficiale fino al 30/06/2019).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Al 25’ del secondo tempo della gara Real Capo Vaticano - Filandari del 6/ 3/2019, a seguito di un fallo subito dal n. 9 della società Real Capo Vaticano Godano Morris, lo stesso reagiva colpendo con un pugno al viso ed un calcio alle gambe il calciatore avversario n. 8 Guerrera Alessandro (autore del fallo), il quale a sua volta reagiva, colpendolo con schiaffi e calci; in seguito a quanto accaduto, quasi tutti i calciatori delle due squadre comprese le panchine, si riversavano sul terreno di gioco dando così vita ad una rissa. In particolare l'arbitro individuava tra gli autori dei disordini i calciatori: Calabria Cristian n. 4, Artusa Francesco n. 0 e Artusa Luciano, assistente di parte, della società Filandari; Godano Carmine n. 4, Rombolà Paolo n. 6, Staropoli Giuseppe n. 15 e Natoli Martin, dirigente accompagnatore, della società Real Capo Vaticano. Il Direttore di gara notava inoltre che circa 5/6 sostenitori della società ospitante scavalcavano la rete di recinzione ed entravano sul terreno di gioco scagliandosi contro i calciatori della società ospitata colpendoli con calci e pugni, per cui, preoccupato per la sua incolumità, si dirigeva verso gli spogliatoi e notava che dai due cancelli, lato tribuna, aperti i sostenitori locali presenti facevano ingresso sul terreno di gioco inveendo contro i giocatori della squadra ospitata e minacciandoli ed aggredendoli.
Preso atto dell’assenza delle forze dell'ordine e dell’impossibilità di riportare la calma, in assenza delle condizioni per una serena ed imparziale prosecuzione della gara, l'arbitro sospendeva definitivamente la gara. I Carabinieri giungevano presso il campo sportivo dopo circa 10-15 minuti, e dopo circa 20 minuti riuscivano a ristabilire l'ordine. Il giudice di prime cure riteneva che l'anticipata conclusione della gara fosse da attribuire alla duplice invasione di campo effettuata dai sostenitori della squadra locale che aggredivano e minacciavano i giocatori avversari per cui con tale condotta intimidatrice e violenta facevano venir meno le condizioni di tranquillità psichica ed anche ambientale per la prosecuzione della gara con consequenziale responsabilità oggettiva della società A.S.D. Real Capo Vaticano sia per la condotta dei propri tesserati che dei propri sostenitori. Da tutto quanto sopra rivenivano le sanzioni in epigrafe che le due società impugnano con gli odierni ricorsi. Questo Collegio, in via preliminare riunisce i ricorsi per motivi di connessione oggettiva, quindi dichiara inammissibile il reclamo del Real Capo Vaticano nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Real Capo Vaticano – Filandari del 16.3.2019 poiché la reclamante non ha provato l’invio di copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, in ossequio al disposto dell’art. 46 comma 5 C.G.S. che lo impone nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito. Passando al merito dei fatti che possono essere oggetto di valutazione, ritiene questo Collegio che le ragioni esposte dalle reclamanti non introducono elementi di novità e sono oggettivamente insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti in modo puntuale ed esaustivo nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell’art.35, comma 1.1 del C.G.S.). Anche le sanzioni irrogate in primo grado non sono meritevoli di censura palesandosi commisurate in maniera equa alla gravità degli addebiti. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo del Real Capo Vaticano nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Real Capo Vaticano – Filandari del 16.3.2019; rigetta i reclami per come riuniti nel resto; dispone incamerarsi le tasse.
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