C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 137 del 02/04/2019 – Delibera – RECLAMO n.74 della Società A.S.D.VIGOR 1919 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 21.03.2019 (squalifica allenatore LUCCHINO Francesco fino al 21.05.2019).
RECLAMO n.74 della Società A.S.D.VIGOR 1919
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 21.03.2019 (squalifica allenatore LUCCHINO Francesco fino al 21.05.2019).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA che in primo grado il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la squalifica fino al 21/05/2019 all’allenatore della Vigor 1919, Lucchino Francesco, per avere spintonato un dirigente avversario (C.U. n.33 del 21/03/2019 della Delegazione Provinciale di Cosenza). La società A.S.D. Vigor 1919 sostiene, testualmente, che il proprio allenatore non avrebbe “in nessuna circostanza spintonato nessun dirigente avversario” ma che si sarebbe soltanto difeso essendo “stato strattonato e aggredito sia verbalmente che fisicamente da giocatori e dirigenti avversari”. In conclusione, chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una congrua riduzione rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Il rapporto dell’arbitro riporta i fatti accaduti in maniera puntuale e pertanto gli stessi non possono essere messi in dubbio. La sanzione, tuttavia, appare da riformare, riducendola a tutto il 19/04/2019, adeguandola all’effettiva gravità dei fatti ascritti all’allenatore Lucchino Francesco. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore LUCCHINO Francesco fino a tutto il 19 APRILE 2019 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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