C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 16/04/2019 – Delibera – RECLAMO n.65 della Società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale 34 CZ del 7.03.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Life Simeri Crichi – Polisportiva Palermiti del 17.02.2019, Campionato 3^Categoria, Ammenda € 60,00, inibizione dirigenti TRUGLIA Antonio, COMI Enrico e IEMMELLO Francesco fino al 30 APRILE 2019, squalifica allenatore MACRI’ Gianluca fino al 30 APRILE 2019, squalifica calciatore MARCELLA Nicola per TRE gare effettive, squalifica calciatori COMI Gregorio Federico, PARAFATI Gregorio, COMI Gabriele, AIELLO Danilo, ROSANO’ Rocco per DUE gare effettive).

 

RECLAMO n.65 della Società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale 34 CZ del 7.03.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Life Simeri Crichi – Polisportiva Palermiti del 17.02.2019, Campionato 3^Categoria, Ammenda € 60,00, inibizione dirigenti TRUGLIA Antonio, COMI Enrico e IEMMELLO Francesco fino al 30 APRILE 2019, squalifica allenatore MACRI’ Gianluca fino al 30 APRILE 2019, squalifica calciatore MARCELLA Nicola per TRE gare effettive, squalifica calciatori COMI Gregorio Federico, PARAFATI Gregorio, COMI Gabriele, AIELLO Danilo, ROSANO’ Rocco per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la reclamante rappresentata dall’avv. Mirella Loiacono; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA In via preliminare dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna le squalifiche dei calciatori COMI Gregorio Federico, PARAFATI Gregorio, COMI Gabriele, AIELLO Danilo, ROSANO’ Rocco per DUE gare effettive perché non impugnabili ai sensi dell’art.45, punto 3, lettera a del C.G.S.. Passando al merito dei fatti che possono essere oggetto di valutazione, l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di aver provveduto a notificare il provvedimento di espulsione a cinque giocatori per squadra a seguito della rissa verificatasi al 20’ del primo tempo. Rlevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate ai fatti come accertati, posto che la partita non poteva continuare essendo le squadre rimaste con un numero di effettivi inferiori a quello consentito da regolamento ed essendo rimasto accertato il coinvolgimento dei soggetti sanzionati. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna le squalifiche dei calciatori COMI Gregorio Federico, PARAFATI Gregorio, COMI Gabriele, AIELLO Danilo, ROSANO’ Rocco per DUE gare effettive; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

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