C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 30/04/2019 – Delibera – RECLAMO n. 81 della Società U.S.D. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 140 del 05.04.2019 (squalifica massaggiatore PISTORINO Maurizio fino al 31.12.2019 e allenatore POSSIDENTE Alessandro per QUATTRO giornate effettive di gara).
RECLAMO n. 81 della Società U.S.D. SCALEA 1912
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 140 del 05.04.2019 (squalifica massaggiatore PISTORINO Maurizio fino al 31.12.2019 e allenatore POSSIDENTE Alessandro per QUATTRO giornate effettive di gara).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti i presidenti della società reclamante; RILEVA con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato Pistorino Maurizio fino al 31.12.2019 perché, alla fine del primo tempo, spintonava l'arbitro e gli rivolgeva reiterate parole irrispettose e minacciose e, rientrando negli spogliatoi, gli tirava contro la bandierina senza colpirlo in quanto riusciva a spostarsi e per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso durante il secondo tempo ed a fine gara nei confronti dell'arbitro, nonché l’allenatore Possidente Alessandro per quattro giornate per avere, a fine gara, rivolto parole offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro. La società reclamante nega quanto asserito dal Direttore di gara assumendo che il Pistorino non ha spintonato l’arbitro né gli ha scagliato contro la bandierina che ha lanciato contro un proprio calciatore in segno di disappunto; anche il Possidente, a detta della reclamante, non ha assolutamente offeso e minacciato l’arbitro. Ritiene questo Collegio che il rapporto dell’arbitro non presenta profili di attaccabilità in quanto riporta i fatti in maniera puntuale e scevra da vizi logici; gli stessi non possono essere posti in dubbio. La sanzione irrogata al Pistorino è congrua ed adeguata alla lesività dei fatti contestati e pertanto da confermare. Al contrario il comportamento tenuto dal Possidente non integra gli estremi della minaccia ma solo quelli dell’offesa per cui va ridotta a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a POSSIDENTE Alessandro a TRE giornate effettive di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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