C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 151 del 30/04/2019 – Delibera – RECLAMO n.82 della Società A.S.D. CITTA’ DI APRIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.142 dell’11.04.2019 (ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente BARBERIO Francesco fino al 30.06.2021 – la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr 256/A del 27.1.2016).
RECLAMO n.82 della Società A.S.D. CITTA’ DI APRIGLIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.142 dell’11.04.2019 (ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente BARBERIO Francesco fino al 30.06.2021 - la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che, in riferimento alla gara A.S.D. Città di Aprigliano - A.S.D. Garibaldina disputatasi il 07/04/2019, dal rapporto dell’arbitro (con relativo supplemento) e da quello dell’assistente arbitrale n.2 risulta quanto qui di seguito riportato: - al 20’ del II tempo veniva allontanato dal terreno di gioco il dirigente accompagnatore dell’ A.S.D. Città di Aprigliano, Barberio Francesco, per reiterate proteste effettuate nel corso della gara, a seguito delle quali era stato più volte richiamato dall’arbitro; - al termine della gara, il dirigente succitato si avvicinava all’A.A. n°2, minacciandolo e colpendolo “con un violento calcio all’altezza del ginocchio dx” che gli procurava “un forte dolore ed un brutto livido”, venendo, comunque, allontanato da un carabiniere. Inoltre, dai succitati atti si rileva che i tifosi dell’A.S.D. Città di Aprigliano, nel corso della gara, attingevano con sputi l’A.A. n°2 e, “negli ultimi minuti” della stessa, “tentavano di rompere il cancello che li separava dal terreno di gioco”. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti in esame, ha adottato i seguenti provvedimenti (C.U. n.142 dell’11/04/2019 del Comitato Regionale Calabria): ü ammenda di € 400,00 alla società A.S.D. Città di Aprigliano; ü inibizione a svolgere ogni attività fino al 30/06/2021 al dirigente Barberio Francesco. La società A.S.D. Città di Aprigliano propone reclamo avverso le suddette decisioni e ne chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione, descrivendo gli accadimenti in maniera differente rispetto a quanto hanno fatto i due ufficiali di gara, i quali, a suo dire, “in un clima di confusione” avrebbero “dapprima frainteso e poi erroneamente riportato i fatti”. La reclamante, in sintesi, sostiene che: - il dirigente Barberio Francesco non avrebbe messo in atto nessuno dei gesti “del tutto intimidatori e fuori da ogni logica sportiva” ascritti allo stesso, non negando, tuttavia, che vi sia stato un contatto fra il dirigente e l’A.A. n°2, ma riconducendolo ad un gesto non intenzionale dovuto ad “un mero errore di calcolo di distanza tra il Barberio e l’assistente che ha trasformato un calcio in aria a voler significare “andate via” in un contatto comunque di sicuro non violento”; - nessun tifoso dell’Aprigliano avrebbe attinto con sputi l’assistente arbitrale né avrebbe tentato di rompere il cancello che, invece, sarebbe stato aperto a fine gara per consentire al medico sociale di soccorrere uno spettatore feritosi ad un ginocchio. Ritiene questo Collegio che le ragioni esposte dalla reclamante siano oggettivamente insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti in modo puntuale ed esaustivo dall’arbitro e dall’A.A. n.2, per cui gli accadimenti appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto degli ufficiali di gara ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.. Anche le sanzioni irrogate in primo grado non sono meritevoli di censura, palesandosi commisurate in maniera equa alla gravità degli addebiti. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Conferma l'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016.
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