C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 13/03/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.14 a carico di: -Sig. DE LUCA Matteo (nato il 27.04.2000) e la Società USD MONASTERACE CALCIO (matricola 936386) per rispondere: il Sig. De Luca Matteo, calciatore, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere inviato messaggi minacciosi e offensivi mediante social network, su chat privata, al sig. Bottura Alessandro, arbitro della gara ASD Chiaravalle – USD Monasterace Calcio del 13.05.2018 valevole per la fase play out del Campionato Regionale di Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018; la Società USD Monasterace Calcio, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti , il soggetto avvisato sig. De Luca Matteo ( calciatore). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6970/374 pfi 18-19/CS/ps del 14/01/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.14 a carico di:

-Sig. DE LUCA Matteo (nato il 27.04.2000) e la Società USD MONASTERACE CALCIO (matricola 936386) per rispondere: il Sig. De Luca Matteo, calciatore, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere inviato messaggi minacciosi e offensivi mediante social network, su chat privata, al sig. Bottura Alessandro, arbitro della gara ASD Chiaravalle – USD Monasterace Calcio del 13.05.2018 valevole per la fase play out del Campionato Regionale di Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018; la Società USD Monasterace Calcio, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti , il soggetto avvisato sig. De Luca Matteo ( calciatore). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6970/374 pfi 18-19/CS/ps del 14/01/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto: - letti gli atti dell’attività d’indagine nel procedimento disciplinare n. 374 pf 18-19, avente ad oggetto: Condotta del calciatore Matteo De Luca tesserato per la società U.S.D. Monasterace, il quale in occasione della gara A.S.D. Chiaravalle – U.S.D. Monasterace Calcio del 13.05.2018, inviava messaggi offensivi e minacciosi mediante social network, su chat privata, al direttore di gara della predetta partita; - rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed acquisita la seguente documentazione: 1. Stralcio del C.U. n.172 del 17.05.2018 del Comitato Regionale Calabria F.I.G.C. - L.N.D. nel quale sono riportati i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara A.S.D. Chiaravalle – U.S.D. Monasterace Calcio valevole per i play out del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria; 2. Nota Presidente Comitato Regionale Calabria F.I.G.C. – L.N.D. del 18 Maggio 2018 (prot.12394 del 25 Maggio 2018 Procura);

3. Distinte elenco giocatori partecipanti alla gara A.S.D. Chiaravalle – U.S.D. Monasterace Calcio del 13 Maggio 2018, valevole per fase play out del campionato di Prima Categoria; 4. Supplemento di rapporto del direttore di gara Bottura Alessandro trasmesso il 15.05.2018 con allegati i messaggi offensivi e minacciosi del calciatore; 5. Fogli Censimento Organigramma e Dati Società U.S.D. Monasterace Calcio; - ritenuto che dalla complessiva attività d’indagine e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sotto indicati: a) per il calciatore della Società USD Monasterace Calcio De Luca Matteo (nato il 27.04.2000), la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere inviato messaggi minacciosi e offensivi mediante social network, su chat privata, al sig. Bottura Alessandro, arbitro della gara A.S.D. Chiaravalle – U.S.D. Monasterace Calcio del 13.05.2018 valevole per la fase play out del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018; - ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., della Società U.S.D. Monasterace Calcio, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti, il calciatore De Luca Matteo; - vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; - letti i verbali delle audizioni del sig. Origlia Nicola, Presidente della Società U.S.D. Monasterace Calcio e del calciatore De Luca Matteo che hanno reso dichiarazioni al Collaboratore della Procura Federale in data 7.01.2019, adducendo circostanze giustificatrici che non possono essere considerate come esimenti dei comportamenti posti in essere dal predetto tesserato né dalla Società; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Barbagallo; - visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S.; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1) De Luca Matteo (nato il 27.04.2000); 2) la Società USD Monasterace Calcio(matricola 936386); per rispondere: 1) De Luca Matteo, calciatore, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere inviato messaggi minacciosi e offensivi mediante social network, su chat privata, al sig. Bottura Alessandro, arbitro della gara A.S.D. Chiaravalle – U.S.D. Monasterace Calcio del 13.05.2018 valevole per la fase play out del Campionato di Prima Categoria, stagione sportiva 2017/2018; 2) la Società U.S.D. Monasterace Calcio, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti, il calciatore De Luca Matteo. IL DIBATTIMENTO Alla seduta dell’11.03.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno compariva per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1) per De Luca Matteo la squalifica per sei (6) mesi; 2) per l’U.S.D. Monasterace Calcio l’ammenda di € 400,00 ed un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato; I MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze del procedimento appaiono pacifiche, anche alla luce dell’ammissione dello stesso De Luca. Pertanto in accoglimento del deferimento, dispone l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: a DE LUCA Matteo SEI (6) mesi di squalifica; alla Società U.S.D. MONASTERACE CALCIO (matricola 936386) l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).

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