C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 146 del 16/04/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: Sig. GIUSEPPE TISCI, tesserato per la società POL.BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire la Magistratura penale nei confronti del Sig. Gennaro Diaco, Arbitro Effettivo della Sezione di Rossano (CS), in deroga alla clausola compromissoria; la società POL. BIGSPORT CROTONE (matricola 910523) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per la condotta, quale sopra descritta, ascritta al suo tesserato Sig. Giuseppe Tisci. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 8440/152pfi 18-19/MS/CS/gb dell’ 11/02/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di:
Sig. GIUSEPPE TISCI, tesserato per la società POL.BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire la Magistratura penale nei confronti del Sig. Gennaro Diaco, Arbitro Effettivo della Sezione di Rossano (CS), in deroga alla clausola compromissoria; la società POL. BIGSPORT CROTONE (matricola 910523) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per la condotta, quale sopra descritta, ascritta al suo tesserato Sig. Giuseppe Tisci. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 8440/152pfi 18-19/MS/CS/gb dell' 11/02/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 152pfi18-19 avente a oggetto: “Accertamenti in merito alla condotta posta in essere dal Sig. TISCI Giuseppe, tesserato con la Società BIGSPORT CROTONE, il quale avrebbe sporto denuncia penale, senza la preventiva autorizzazioni della FIGC, al fine di escludere ogni propria responsabilità in ordine ai fatti avvenuti in data 11.03.2018 in occasione della gara “BIGSPORT CROTONE – BOCALE CALCIO ADMO” valevole per il Campionato Allievi Regionali, per i quali è stato sanzionato dagli organi di Giustizia Federale”;
vista la comunicazione di conclusioni delle indagini del 27.11.2018, ritualmente notificata ai soggetti interessati; rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: -Comunicazione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, Comitato Regionale Calabria del 20 Aprile 2018; -C.U. n. 151 dell’11 Aprile 2018 della Corte Sportiva di Appello Territoriale, Comitato Regionale Calabria; -Copia del rapporto dell’Arbitro della gara “BigSport Crotone – Bocale Calcio Admo” dell’11.03.2018 disputata ad Isola Capo Rizzuto (KR); -C.U. n. 49 del 15 Marzo 2018, delibere del Giudice Sportivo Territoriale; -Copia del Reclamo della BigSport Crotone avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; -Denuncia del Sig. TISCI Giuseppe ai Carabinieri di Crotone, in data 16.03.2018; -Copia foglio censimento S.S. 2017-2018: BIGSPORT CROTONE e BOCALE CALCIO ADMO; -Copia della scheda federale del Sig. TISCI Giuseppe; -Copia foglio censimento della S.S. 2018-2019 della BIG SPORT CROTONE e copia della tessera personale del Sig. TISCI Giuseppe; -Verbale di Audizione Sig. DIACO Gennaro dell’1.10.18; -Verbale di Audizione Sig. TISCI Giuseppe dell’11.10.18; -Verbale di Audizione Sig. DE ROSE Biagio dell’11.10.18; -Verbale di Audizione Sig. SIBILLA Domenico dell’11.10.18. considerato che, da tali atti, emerge quanto segue. Dal referto dell’arbitro DIACO Gennaro, Sezione AIA di Rossano, con supplemento di rapporto, relativo alla gara dell’11.03.18 “BigSport Crotone- Bocale Calcio Admo”, risulta che al 17° minuto del primo tempo il Direttore di gara ha allontanato dal terreno di gioco una persona riconducibile alla Società “Big Sport Crotone”. L’Arbitro ha precisato di essere stato raggiunto dallo stesso individuo, a fine primo tempo, nello spogliatoio e di essere stato offeso e minacciato. Nel secondo tempo il Direttore di gara ha allontanato dal terreno di gioco anche il massaggiatore della Big Sport Crotone, Sig. TISCI Giuseppe, per entrata abusiva sul terreno di gioco e per proteste; quest’ultimo, invece di allontanarsi, restava sul terreno di gioco insieme al dirigente accompagnatore della Big Sport Crotone, Sig. DE ROSE Biagio. A causa delle minacce del Sig. Tisci Giuseppe, del Sig. De Rose Biagio e della persona estranea espulsa nel primo tempo, l’Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara; A seguito di tale referto, il Giudice Sportivo comminava: -la punizione della perdita della gara per la Società Big Sport Crotone e l’ammenda di €. 100,00; -l’inibizione temporanea del Sig. Tisci Giuseppe e del Sig. DE ROSE Biagio, tesserati della Big Sport Crotone. La Società BigSport Crotone interponeva reclamo che non veniva accolto dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale; la Corte disponeva anche la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; Dagli atti esaminati risulta che in data 16 marzo 2018 il Sig. Giuseppe Trisci sporgeva denuncia presso la Stazione Crotone Principale della Legione dei Carabinieri Calabria contro l’Arbitro Diaco senza alcuna preventiva richiesta di autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria in deroga alla clausola compromissoria. La circostanza è stata ammessa dal Sig. Tisci nel corso dell’audizione svolta durante le indagini preliminari (cfr. all. 12 alla relazione conclusiva di indagine); ritenuto che, dalle su indicate circostanze e da quant’altro acquisito agli atti del procedimento, emergono con chiarezza ed univocità i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal Sig. Giuseppe Tisci, tesserato per la società BIG SPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire la Magistratura penale nei confronti del Sig. Gennaro Diaco, Arbitro Effettivo della Sezione di Rossano (CS), in deroga alla clausola compromissoria; ritenuto che, da quanto sopra, consegue la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., della società BIGSPORT CROTONE per le condotte ascritte al proprio tesserato Sig. Giuseppe Tisci; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott.ssa Serenella Rossano; visto l’art. 32ter, comma 4, del C.G.S., HANNO DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Calabria della L.N.D.: -il Sig. Giuseppe Tisci, tesserato per la società POL.BIGSPORT CROTONE nella stagione sportiva 2017/2018 in qualità di Dirigente accompagnatore per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza violando il vincolo di giustizia previsto dall’art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, richiamato anche dall’art. 15 del CGS, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire la Magistratura penale nei confronti del Sig. Gennaro Diaco, Arbitro Effettivo della Sezione di Rossano (CS), in deroga alla clausola compromissoria; -la società POL.BIGSPORT CROTONE (matricola 910523), a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per la condotta, quale sopra descritta, ascritta al suo tesserato Sig. Giuseppe Tisci. IL DIBATTIMENTO Nella seduta del 25 marzo 2019 la Corte dava atto che era pervenuto dal Sig.Giuseppe Tisci agli uffici della propria Segreteria certificato medico attestante l’impedimento a comparire. La Procura si rimetteva alla valutazione del Tribunale. Ritenuto legittimo l’impedimento manifestato dal deferito Giuseppe Tisci la Corte rinviava il dibattimento del su citato procedimento disciplinare nr.15 alla data del 15 APRILE 2019, ore 15,30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S.. Mandava alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito. Nella riunione del 15 Aprile 2019, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig. Tisci Giuseppe 1 (UNO) anno d’inibizione e € 2.000,00 di ammenda; I MOTIVI DELLA DECISIONE -per la Società Pol. Bigsport Crotone 3 (TRE) punti di penalizzazione in classifica da scontare nel prossimo campionato stante la non afflittività della richiesta sanzione nella corrente stagione sportiva essendo la Società deferita retrocessa, nonché l’ammenda di € 500,00. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : - al Signor TISCI Giuseppe 1 (UNO) anno di inibizione; - alla Società POL. BIGSPORT CROTONE (matricola 910523) 3 (TRE) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2019/2020 nel campionato UNDER 17 di competenza (principio di afflittività della sanzione), e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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