C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 22/05/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 a carico di: 1) Società “A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” (matricola 933876); 2) Donato POSTORINO Presidente della Società, A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” per rispondere della violazione dell’art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell’art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l’obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l’importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Deferimento Procura Federale Prot.010369/368pfi18-19/CS/ps del 22 marzo 2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18 a carico di:

1) Società “A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” (matricola 933876); 2) Donato POSTORINO Presidente della Società, A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” per rispondere della violazione dell'art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell'art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l'obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l'importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Deferimento Procura Federale Prot.010369/368pfi18-19/CS/ps del 22 marzo 2019

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti del procedimento disciplinare iscritto al n°368 pfi 18-19, avente ad oggetto il “mancato pagamento da parte della Società “ASD Villese Calcio” nei riguardi dell'allenatore Barillà Antonio nel termine previsto di trenta giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale con C.U. n°7/2017”, nonché la condotta del Presidente della società Donato Postorino; rilevato che nel corso del procedimento sono stati compiuti svariati atti di indagine, tra i quali assumono particolari significato e valenza la acquisizione dei documenti qui di seguito indicati: 1) il lodo pronunciato il 30 novembre 2017 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti a definizione della vertenza iscritta al n°55/78 (2017), mediante il quale la Società “A.S.D. Villese Calcio” fu condannata a corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà il complessivo importo di €. 1.889 (milleottocentottantanove); 2) il Comunicato Ufficiale n°7/2017 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti emesso all'esito della riunione del 30 novembre 2017, mediante il quale fu pubblicato – tra gli altri – il lodo pronunciato a carico della Società “A.S.D. Villese Calcio” con l'accoglimento del ricorso proposto dal sig. Antonio Barillà; 3) la comunicazione Raccomandata online con Avviso di Ricevimento del 10 dicembre 2017, attestante la avvenuta notificazione del lodo arbitrale alla Società “A.S.D. Villese Calcio”; ritenuto che dalla complessa attività di indagine espletata e dalla documentazione sopra indicata appaiono chiaramente emergere i seguenti comportamenti e violazioni ascritti ai soggetti sottoposti ad indagine: la violazione dell'art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell'art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l'obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l'importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento; vista la Comunicazione di chiusura delle indagini inviata a tutti i soggetti sottoposti ad indagine e dagli stessi regolarmente ricevuta il 15 gennaio 2019; preso atto della mancata elaborazione, predisposizione e formulazione da parte dei soggetti indagati di qualsivoglia attività difensiva; visto l'articolo 32 ter (quarto comma) del Codice di Giustizia Sportiva; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria: 1) la Società “A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” (matricola 933876); 2) il Presidente della Società, Donato Postorino; per rispondere della violazione dell'art. 1 bis (Doveri ed obblighi generali), primo comma, e dell'art. 8 (Violazioni in materia gestionale ed economica), commi nono e decimo, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 94 ter (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di Società della L.N.D.), tredicesimo comma, delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), per non aver adempiuto l'obbligo di corrispondere in favore del tecnico sig. Antonio Barillà l'importo determinato e liquidato mediante apposito lodo del Collegio Arbitrale nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 20.05.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone, nessuno compariva per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1)-per Donato Postorino l’inibizione di anni uno (1); 2)-per l’A.S.D.VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” la penalizzazione di punti due (2) da scontarsi nella stagione 2019 – 2020. I MOTIVI DELLA DECISIONE L’attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, a parziale accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: 1) a Donato POSTORINO l’inibizione di mesi OTTO (8); 2) alla Società A.S.D. VILLESE CALCIO” ora “A.S.D. VILLESE ACCADEMY” (matricola 933876) la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza.

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