C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 170 del 11/06/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16.3.2019 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”; – la società A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Gir. C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16.3.2019 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 12210/1090pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di:

- sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16.3.2019 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”; - la società A.Q. Real Fondo Gesu (matr.916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Gir. C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16.3.2019 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 12210/1090pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE da atto che in data 10 giugno 2019 è pervenuto dal Sig. Papa Antonio agli uffici della propria Segreteria certificato medico attestante l’impedimento a comparire all’odierna seduta . La Procura si rimette alla valutazione del Tribunale. Ritenuto legittimo l’impedimento manifestato dal deferito Papa Antonio; P.Q.M. rinvia il dibattimento del su citato procedimento disciplinare n.20 alla data del 26 LUGLIO 2019, ore 16,00, con sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S.; manda alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it