C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 22/02/2019 – Delibera – Gara del 19/ 2/2019 JUVENILIA ROSETO C.S. – MARINA DI SCHIAVONEA 60

Gara del 19/ 2/2019 JUVENILIA ROSETO C.S. - MARINA DI SCHIAVONEA 60

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la società A.S.D. JUVENILIA ROSETO CS ha utilizzato durante il corso della gara il calciatore JABARTEH Foday nato il 03/01/1997, in violazione dei limiti d'età previsti per il campionato UNDER 19 Regionale; visto quanto disposto dal C. U. n. 45 del 12 ottobre 2018 in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età e l'art. 17, comma 5, e 18 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 5 - 8 (risultato acquisito in campo); 2) infliggere alla società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. l'ammenda di € 50,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it