C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 28/02/2019 – Delibera – Gara del 26/ 2/2019 REGGIO FOOTBALL CLUB – XENIUM

 

Gara del 26/ 2/2019 REGGIO FOOTBALL CLUB - XENIUM

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Marino Giuseppe nato il 08.12.2001 della società Reggio FC durante la gara specificata in epigrafe al 22° del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Marino Giuseppe accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Reggio FC giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare; visto l'Art. 17 comma 5 punto e 18 a del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società REGGIO FC la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 6; 2) infliggere al Sig. LABATE Cristofaro l'inibizione fino al 27/03/2019 quale Dirigente Accompagnatore della società Reggio FC firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore MARINO Giuseppe nato il 08.12.2001 la squalifica per UNA gara effettiva.

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