C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 07/03/2019 – Delibera – Gara del 27/ 2/2019 NAUSICAA CALCIO A 5 – CANTINELLA C5
Gara del 27/ 2/2019 NAUSICAA CALCIO A 5 - CANTINELLA C5
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che l'arbitro al 23° del primo tempo, a seguito dell'espulsione del giocatore Molinaro Mario (società Cantinella C5) per atto di violenza contro un giocatore avversario seduto in panchina, sospendeva la gara per circa 15 minuti in quanto in campo si verificavano delle scaramucce tra calciatori; che, contestualmente, veniva espulso il giocatore Bono Vito Salvatore (società Nausicaa Calcio a 5) per avere reagito all'aggressione subita colpendo con un violento pugno in volto il giocatore avversario; che i sostenitori della società Nausicaa Calcio a 5 rivolgevano parole offensive al giocatore reo dell'atto di violenza nei confronti del proprio giocatore; che dopo la ripresa del gioco il dirigente accompagnatore ufficiale della società Cantinella C5 ed il Vice Capitano appartenente alla stessa società comunicavano all'arbitro la decisione di non voler continuare a giocare; che l'arbitro, a questo punto, considerava la gara chiusa definitivamente; Visto l'art. 17 punto 4 lettera b) e l'art. 15 punto 1 lettera b) del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società CANTINELLA C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; 2) squalificare per TRE giornate di gare il giocatore Molinaro Mario (Cantinella C5); 3) squalificare per TRE giornate di gare il giocatore Bono Vito Salvatore (Nausicaa Calcio a 5); 4) infliggere alla società CANTINELLA C5 l'ammenda di € 200.00; 5) infliggere alla società NAUSICAA Calcio a 5 l'ammenda di € 150,00.